di Fabio Guarna, La Tecnica della scuola, 18.10.2019
– Il decreto legislativo n. 119/2011 è stato emanato in “Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”.
Vi sono diversi articoli che riguardano i lavoratori della pubblica amministrazione e fra questi l’art. 7 che stabilisce al comma 1 “Salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 42, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni”.
Nel mondo della scuola, la “deformazione professionale” potrebbe portare chi rilascia l’autorizzazione e quindi è tenuto ad un conteggio in caso di richiesta frazionata a non analizzare attentamente e interpretare la norma nella parte che riguarda l’arco temporale in cui si calcolano i 30 giorni riferendosi all’anno scolastico e non all’anno solare.
Trattandosi di una legge che riguarda l’intera categoria dei lavoratori e non essendoci precisazioni per il personale scolastico, una interpretazione nel senso di anno scolastico rivelandosi errata potrebbe però esporre a responsabilità e trattandosi di materia delicata (ricadono vari tipi di cure tra le quali terapie oncologiche) la questione non può essere valutata superficialmente.
Un chiarimento da fonti istituzionali sarebbe comunque auspicabile.
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Congedo per malattia, conteggio dei 30 giorni ultima modifica: 2019-10-19T05:32:09+02:00 da