Congedo straordinario, Domande in stand-by

Pensioni-Oggi_logo14

di Valerio Damiani, PensioniOggi, 26.3.2021.

L’Inps detta le prime istruzioni sulla misura contenuta nel dl n. 30/2021. Astensione dal lavoro sino al 30 giugno 2021 per sospensione delle lezioni, infezione o quarantena del figlio minore di 14 anni.

Ok al nuovo congedo per i lavoratori dipendenti per assistere figli minori di 14 anni. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 1276/2021 pubblicato ieri ad illustrazione della novella apportata dall’articolo 2 del dl n. 30/2021 contenente le nuove misure per il contrasto all’emergenza sanitaria.

In attesa dell’aggiornamento della procedura per la presentazione delle istanze l’Istituto spiega che il congedo si rivolge ai genitori lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni conviventi (la convivenza deve persistere per tutta la durata del congedo) e consiste nella facoltà di astenersi dal lavoro percependo un congedo retribuito al 50% (coperto da contribuzione figurativa) per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attivita’ didattica in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche’ alla durata della quarantena del figlio. Il congedo è riconoscibile esclusivamente nel caso in cui la prestazione lavorativa del genitore non possa essere svolta in modalità c.d. agile.

Figli con disabilità grave

Se il figlio è in una situazione di disabilità grave ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 104/1992, ed è iscritto a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitato in centri diurni a carattere assistenziale il congedo può essere fruito anche se il figlio non convive con il genitore ed ha un’età superiore a 14 anni.

Figli tra 14 e 16 anni

Se il figlio ha un’età compresa tra 14 e 16 anni, in luogo del congedo retribuito, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto ad un’aspettativa non retribuita (priva di contribuzione figurativa), con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. La domanda, in tal caso, va presentata al datore di lavoro e non all’INPS (in quanto non c’è indennità economica da corrispondere).

Durata

Il congedo  può essere fruito per periodi, coincidenti in tutto o in parte, con quelli di infezione da SARS Covid-19, di quarantena da contatto, di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali del figlio, ricadenti nell’arco temporale compreso tra il 13 marzo 2021 ed il 30 giugno 2021. Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 saranno automaticamente trasformati dall’INPS nel nuovo congedo al momento della presentazione da parte del genitore della domanda telematica.

Domande in stand-by

L’Inps spiega che la procedura per l’inoltro dell’istanza non è ancora disponibile in attesa che venga adeguata la relativa procedura informatica. Nelle more è, comunque, già possibile fruire del congedopresentando la richiesta al proprio datore di lavoro. Successivamente sarà possibile presentare l’apposita domanda telematica all’INPS. Si rammenta, infine, che la presentazione della domanda di congedo all’INPS riguarda esclusivamente i dipendenti del settore privato. I dipendenti pubblici devono presentare la domanda esclusivamente alla propria amministrazione tenuta anche ad indennizzare il relativo periodo.

.

.

.

.

.

 

Congedo straordinario, Domande in stand-by ultima modifica: 2021-03-27T06:29:57+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl