Il congedo straordinario per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca promossi da Università italiane ed estere è un’importante agevolazione per docenti e ATA ed è prevista dal CCNL.
Il congedo può essere fruito per tutta la durata del dottorato di ricerca, da tutti i lavoratori che non abbiano già conseguito il titolo o che non ne abbiano già goduto. Con la riforma Gelmini del 2011, il congedo può essere concesso previa verifica della compatibilità con le esigenze di servizio. Il dirigente scolastico, quindi, può respingere la domanda solo per motivate esigenze di servizio, che vanno puntualmente indicate nel provvedimento. Tali esigenze non sono chiaramente indicate dalla norma, quindi, nell’ambito scolastico un DS troverà difficoltà a motivare un eventuale diniego, dato che docenti ed ATA sono sempre sostituibili tramite supplenza.
Il trattamento economico differisce a seconda che il dottorato sia con borsa o senza borsa. Nel primo caso il lavoratore percepisce un assegno mensile erogato dall’Università, quindi non avrà diritto ad alcuna retribuzione da parte dell’amministrazione. Nel caso di dottorato senza borsa, l’amministrazione dovrà concedere il congedo retribuito, vale a dire il dipendente dovrà ricevere lo stipendio per intero. In entrambi i casi il periodo è utile ai fini pensionistici, di progressione di carriera, tredicesima e liquidazione.
Al termine del dottorato di ricerca, sia in caso di conseguimento del titolo che in caso di rinuncia, la norma stabilisce, che se il dipendente pubblico per sua volontà cessi il rapporto di lavoro nei due anni successivi, questo dovrà restituire tutte le retribuzioni ricevute durante l’aspettativa.
Il dipendente che partecipa ad un dottorato di ricerca presso Università estera ha i medesimi diritti di colui che partecipa ad un dottorato italiano. L’USR Emilia Romagna con la nota n. 18553 del 25 settembre 2017 ribadisce che il dipendente che è stato ammesso ad un corso di dottorato di ricerca estero, ha diritto alla relativa aspettativa con conservazione del posto di lavoro, del trattamento economico, previdenziale e di quiescenza.
Se il dipendente si iscrive ad un dottorato di ricerca promosso da Università estere non statali o telematiche, sarà necessario che queste siano accreditate in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, in ottemperanza agli articoli 1 e 2 del DM 45/2013.
Sarà, in ogni caso, necessaria una preventiva valutazione di equipollenza del Ministero dell’Università ad un dottorato conseguibile in Italia, secondo l’articolo 74 del Dpr 382/1990. Tale richiesta di valutazione dovrà essere presentata dall’Amministrazione all’ufficio ministeriale preposto allegando la seguente documentazione:
Ricevuta tale dichiarazione di equipollenza l’amministrazione potrà procedere alla concessione del congedo, emettendo apposito Decreto.
I docenti precari con contratto al 31/08 od al 30/06 possono usufruire del congedo per dottorato di ricerca al pari dei colleghi a tempo indeterminato. La circolare ministeriale n. 15 del 22/02/2011 precisa, che il congedo produce effetti solamente a livello giuridico (riconoscimento del servizio, della quiescenza e previdenziale), non ai fini economici (non viene riconosciuto lo stipendio anche nel caso di dottorato senza borsa).
I docenti titolari di contratti di supplenza breve non potranno avvalersi del congedo per dottorato di ricerca anche a seguito di proroghe fino al 30/06. È possibile, comunque, svolgere attività di supplenza in contemporanea con il corso di dottorato, tutto dipende dalle regole dell’Ateneo e da ciò che è stato fissato nel bando di partecipazione al dottorato.
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