Carlo Forte, ItaliaOggi 16.2.2016
– Titolarità ai docenti di sostegno. Novità per i licei musicali
La conoscenza dell’Inglese farà punteggio ai fini dei trasferimenti e dei passaggi. E i docenti di sostegno delle superiori avranno la titolarità della sede.
Sono queste alcune delle novità più importanti introdotte nel contratto sulla mobilità siglato il 10 febbraio scorso. L’accordo prevede anche l’avvio di ulteriori trattative per regolare la mobilità per i licei musicali.
Punti a chi sa l’inglese
La tabella di valutazione dei titoli validi ai fini della mobilità, da quest’anno, includerà anche la valutazione dei titoli Clil. La sigla sta per «content and language integrated learning» e vuol dire: «apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera».
La valutazione è diversa a seconda che il titolo sia costituito da un certificato o da un mero attestato.
Il certificato vale 1 punto ed è rilasciato ad esito di specifici corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera rilasciati da strutture universitarie in possesso di particolari requisiti fissati dalla legge. Tale certificato viene rilasciato solo a chi è in possesso di certificazione di livello C1 del Qcer (quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) che abbia frequentato il corso metodologico e abbia sostenuto la prova finale. Con la sigla «C1» si intende un livello di conoscenza avanzato, che si ottiene al superamento di esami specifici presso strutture legalmente riconosciute.
La scala di graduazione dei livelli ne prevede 6: A1, A2, B1, B2, C1, C2 ai quali vanno aggiunti 3 livelli intermedi: A2+, B1+, B2+. I docenti che non hanno la certificazione C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, invece, sono in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento.
L’attestato viene valutato 0,5 punti. La valutazione è stata giustificata dalle parti inserendo una clausola nella quale viene spiegato che: «In questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 non certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale». Va detto, inoltre, che i titoli Clil sono validi ai fini dei punteggi anche se riguardano lingue straniere diverse dell’Inglese.
Titolarità anche ai docenti di sostegno
I docenti di ruolo nel sostegno della scuola secondaria di secondo grado attualmente della dotazione organica di sostegno (Dos) quest’anno otterranno, a domanda, la titolarità nella scuola di attuale servizio se disponibile in organico di diritto. Se tale sede non risulterà disponibile, la titolarità sarà loro assegnata ad esito della mobilità ordinaria. Fermo restando che i trasferimenti dei docenti di sostegno delle superiori si faranno ad aree unificate. Senza tenere conto dell’area di appartenenza del docente interessato, un po’ come avviene con gli insegnanti di sostegno delle scuole medie. Ciò per effetto dell’entrata a regime delle disposizioni contenute nell’articolo 15, comma 3bis della legge 128/2013: la norma che prevede l’unificazione delle aree del sostegno alle superiori. Che è stata recepita già con l’accordo del 7 aprile 2014 (si veda ItaliaOggi del 15 aprile 2014).
Le posizioni dei docenti della Dos già in ruolo nel 2014/2015 saranno trattate con priorità già nella fase 1 «nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da Gae». Qualora tali docenti manifestassero la volontà di partecipare alla mobilità interprovinciale, la sede di titolarità sarà loro assegnata solo in caso di accoglimento della domanda per una delle sedi di preferenza comprese nell’ambito indicato per primo, altrimenti andranno negli ambiti.
Licei musicali
Per i licei musicali, fermo restando l’accantonamento del 50% dei posti per la mobilità, l’assegnazione sarà oggetto di una sequenza contrattuale a seguito del definitivo riordino delle classi di concorso. In buona sostanza, dunque, dopo che saranno state istituite le nuovi classi di concorso, le parti si riuniranno nuovamente e scriveranno le regole per i trasferimenti e i passaggi per questi nuovi istituti.
Nel frattempo resta aperta la questione dell’anno di prova per i docenti neoimmessi in ruolo nella classe A032 (musica nella scuola media) attualmente impegnati in supplenze fino al 30 giugno o fino al 31 agosto presso i licei musicali. Sebbene il dicastero di viale Trastevere abbia dato ampie rassicurazioni per le vie brevi, fino ad oggi, non è stato ancora consentito loro lo svolgimento dell’anno di prova. Il rischio che si corre, dunque, è quello di perdere definitivamente un patrimonio di esperienze guadagnate sul campo da decine e decine di docenti che hanno, per così dire, «inventato» l’insegnamento nei licei musicali. Docenti ai quali, se il ministero non interverrà tempestivamente, sarà preclusa la possibilità di accedere alla mobilità professionale per passare dalla scuola media al liceo musicale. Giova ricordare, infatti, che per accedere alla mobilità professionale è necessario avere superato l’anno di prova.