Categorie: SentenzeSupplenti

Conseguenze della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità

di Bruno Ventura, Scuola in Forma, 9.5.2019 

– La pronuncia della Corte Costituzionale non è stata in grado di fugare tutti i dubbi di quelli che potremmo definire i ‘controinteressati’ al ricorso presentato dai docenti non abilitati circa l’esclusione di coloro che si trovano nella terza fascia in virtù del possesso di un servizio di 36 mesi.

In questo articolo proveremo a spiegare per quale motivo la procedura riservata agli abilitati non corre più nessun tipo di rischio. Questa esigenza nasce dalle tante obiezioni sollevate dalle varie parti coinvolte dalla “questione di incostituzionalità” della procedura transitoria riservata agli abilitati, per il fatto di aver escluso i docenti sprovvisti di abilitazione, nonostante la Corte europea abbia ribadito il diritto alla stabilizzazione dei precari con 36 mesi di servizio.

Il punto di partenza si trova in un passaggio di un articolo di Repubblica dove viene scritto “Ora per quanti hanno partecipato al concorso straordinario nulla cambierà. Almeno fino a che il Consiglio di Stato non dovesse decidere di riformulare il quesito alla Corte Costituzionale per avere un pronunciamento che al momento non è avvenuto”.

Questo ha fatto esplodere nuovamente la preoccupazione dei docenti abilitati che hanno interpretato questa cosa come una riapertura alla possibilità di dichiarare incostituzionale il transitorio.

Assolutamente no! Questo salto affrettato alle conclusioni è completamente destituito di fondamento. Ora, per agevolare la comprensione di quanto stiamo dicendo, facciamo un passo indietro nel tempo, tornando a quanto ha scritto la Corte Costituzionale nel comunicato diffuso agli organi di stampa.

In data 07 maggio 2019, l’Organo Costituzionale ha reso noto, con comunicato stampa, di ritenere “inammissibile la questione relativa al carattere riservato e non aperto a tutti della procedura concorsuale per difetto di rilevanza”.

Cosa vuol dire?

Per “rilevanza costituzionale” si intende che la norma contestata (nel caso in esame il Decreto Legislativo n. 59 del 2017, attuativo della Buona Scuola), con possibili profili di incostituzionalità, deve risultare, secondo la Corte, necessaria ai fini della decisione del processo principale (per intenderci, il ricorso che domanda la partecipazione al colloquio orale non selettivo ed il ruolo semplificato). Tale rilevanza, a differenza di quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, non è, al momento, ravvisata dalla Corte Costituzionale.

Dunque la questione non è ancora chiusa?

Per rispondere a quest’altra domanda, bisogna vedere in quali termini proseguirà la discussione a Palazzo Spada.

Si dice che la Magistratura Amministrativa (Consiglio di Stato) potrebbe “riformulare il quesito di costituzionalità che appariva rilevante presentandolo, eventualmente, con contenuti diversi”.

Per aiutarci a capire meglio la questione, traducendo dal “giuridichese” all’italiano corrente, analizziamo il commento di uno studio legale.

I riferimenti normativi sono la legge costituzionale n. 1 del 1948 («nel corso di un giudizio») e la legge n. 87 del 1953, dove viene scritto che ai sensi di quest’ultima si ritiene sussistente “quando il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale”.

Questo non significa che c’è un pericolo di dichiarazione di incostituzionalità ‘tout court’ di esclusione dei docenti non abilitati. Il Cds non può deliberare in contrasto con una norma di rango primario (concorso abilitati). Perciò, quando i giudici di Palazzo Spada torneranno nuovamente a riunirsi in Camera di Consiglio, dovranno tenere conto di questo difetto di rilevanza. Tra le righe si potrebbe leggere come l’anticipazione di una sentenza di merito negativa che rigetti tutti i ricorsi presentati fino a questo momento, con le evidenti ripercussioni sulle graduatorie di merito regionali e i conseguenti depennamenti dei ricorrenti.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Conseguenze della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità ultima modifica: 2019-05-10T05:11:46+02:00 da
Gilda Venezia

Leave a Comment
Share
Pubblicato da
Gilda Venezia

Recent Posts

Se conoscere la lingua e la cultura araba viene scambiato per islamizzazione

di Gianni Mereghetti, il Sussidiario, 18.4.2024. Il Bachelet di Abbiategrasso accusato di fare islamizzazione. Ha…

17 ore fa

Privacy e il bullo. Il Garante respinge il ricorso

dal blog di Gianfranco Scialpi, 18.4.2024. Privacy e bullo. Il suo ricorso è respinto dal…

18 ore fa

Valutazione degli alunni: il Senato approva la “riforma Valditara”

di Reginaldo Palermo,  La Tecnica della scuola, 18.4.2024. La maggioranza esulta, ma la “scienza pedagogica”…

19 ore fa

Proroga contratto docenti, quando spetta al supplente?

di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola, 18.4.2024. Una nostra lettrice, la signora S.P.,…

19 ore fa

Emissione speciale supplenti aprile 2024: quando arriva il pagamento?

di Teresa Maddonni, Money.it, 18.4.2024. Stipendio supplenti brevi e saltuari della scuola: quando arriva il…

19 ore fa

Percorsi abilitanti, aggiornamento GPS 2024-26 e titoli conseguiti all’estero

La Tecnica della scuola, 18.4.2024. Le ultime novità – Rivedi la Diretta. Il DPCM del…

19 ore fa