di Lucio Fica, La Tecnica della scuola, 13.6.2019
– Riceviamo numerose richieste sullo stato dell’arte del disegno di legge Granato sulle modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di reclamo al dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale.
Punti salienti del Disegno di legge 1097
Il disegno di legge n. 1097, di iniziativa dei Senatori Granato, Angrisani, De Lucia, Donno, Floridia, Lannutti, La Mura, Pellegrini, Puglia, Romano e Trentacoste, intende modificare l’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cosiddetto testo unico del pubblico impiego, con l’obiettivo di prevedere l’istituzione di un reclamo al dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale (USR) avverso gli atti di gestione del rapporto di lavoro e i provvedi menti disciplinari di competenza dei diri genti scolastici.
Attraverso l’istituzione, ai sensi dell’art.1, comma 11-quinquies del ddl 1097 del 25 febbraio 2019, di una commissione per i reclami composta da tre dirigenti del corpo ispettivo, sarà possibile, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e fermi restando gli articoli 5, comma 4, 14, comma 7, e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avverso gli atti di gestione del rapporto di lavoro e i provvedimenti emanati dal dirigente scolastico, ivi compresi quelli disciplinari e gli atti relativi all’esercizio delle attività di cui al comma 2, lettera d), dell’articolo 396 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione nell’albo della scuola o nel sito internet dell’istituzione scolastica di riferimento o della notifica all’interessato, è ammesso un reclamo motivato al dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale.
Tale reclamo previsto dal ddl 1097 ha anche lo scopo di evitare l’eccesso di contenzioso scolastico presso i tribunali del lavoro, in modo da risolvere sul nascere iter giudiziari che molto spesso vedono soccombere l’Amministrazione e destabilizzano la vita professionale di alcuni docenti.
Ai sensi dell’art.1, comma 11 ter, del ddl 1097, il dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale accoglie oppure rigetta il reclamo entro il termine perentorio di quindici giorni, su parere conforme della commissione di cui al comma 11-quinquies. In caso di accoglimento, la decisione del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale annulla e sostituisce l’atto o il provvedimento impugnato, con effetti a far data dal deposito della decisione, e non costituisce, in ogni caso, condizione di procedibilità ai fini dell’eventuale esperimento di un’azione giudiziale avente per oggetto il medesimo atto o provvedimento.
Stato dell’arte e richiesta dei docenti
Sono in tanti, docenti e anche alcune rappresentanze sindacali, a chiedere di accelerare l’iter legislativo in tema di reclamo al dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale. È stata già chiesta alla Commissione Istruzione e cultura del Senato la calendarizzazione del disegno di legge n.1097, ma ancora non ci sono le date per fare partire l’iter di questo disegno di legge. I docenti che ci hanno scritto, auspicano tempi brevi per la discussione del ddl 1097, in modo che possa essere legge già per l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020.
Il timore di alcuni docenti è che non ci sia la volontà politica, o almeno di una certa parte politica di maggioranza, di portare avanti questa legge che vedrebbe la sindacabilità dei comportamenti dirigenziali da parte della medesima Amministrazione.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Contenzioso scolastico, i docenti chiedono accelerazione iter legislativo ultima modifica: 2019-06-14T05:15:45+02:00 da