Sanzioni

Contestazione disciplinare docente: è nulla se l’addebito è generico e non specifico

di Rosalba Sblendorio, Reti di Giustizia, 8.9.2020.

«La contestazione disciplinare deve delineare l’addebito – come individuato dal datore – e quindi la condotta ritenuta disciplinarmente rilevante, in modo da tracciare il perimetro dell’immediata attività difensiva del lavoratore». E ciò anche quando si fa riferimento a contestazioni disciplinari riguardanti un docente. Ove detta contestazione non è specifica e non fornisce le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare – nella sua materialità – il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari, essa sarà illegittima.

Questo è quanto ha statuito il Tribunale di Arezzo, Sez. Lavoro, con sentenza del 4 agosto 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all’esame del Giudice di merito.

I fatti di causa

Il ricorrente, quale docente di un Istituto tecnico-professionale, ha impugnato il provvedimento della sospensione per quattro giorni dal servizio emesso dal dirigente scolastico, chiedendo il risarcimento dei danni. È accaduto che l’insegnante, mentre era a scuola, terminata la prima ora di lezione in una delle classi del terzo anno, si sarebbe recato a prelevare gli alunni della classe del primo anno, ubicata al primo piano della palazzina esterna, asseritamente ubicata nella parte opposta dell’istituto. Senonché, in prossimità delle scale interne a piano terreno della palazzina principale, ha incontrato due alunni provenienti dalla palazzina secondaria, privi di accompagnatore, i quali gli hanno riferito della caduta di un alunno nel giardino della palazzina secondaria. Per tale evento, il ricorrente ha ricevuto una contestazione di addebito e la convocazione per l’audizione a difesa.

Nel corso di tale audizione, il docente ha fornito tutti i chiarimenti necessari. Ciò malgrado, gli è stata notificata la sospensione dal servizio e dalla retribuzione di quattro giorni. Secondo il ricorrente, detto provvedimento disciplinare è viziato:

  • da incompetenza in quanto il dirigente scolastico non avrebbe il potere di irrogare sanzioni più gravi della censura e dell’avvertimento;
  • per mancata tempestività della notifica della contestazione e del mancato rispetto del termine di preavviso;
  • per la mancata corretta individuazione dei fatti contestati.

Di diverso avviso è il Miur, il quale, costituitosi in giudizio, ha affermato che la condotta sanzionata costituisce l’inadempimento al dovere di vigilanza in quanto il ricorrente, al cambio di ora, ha ritardato a recarsi nell’aula della classe.

Ripercorriamo l’iter logico-giuridico seguito dal Tribunale adito.

La decisione del Tribunale

Secondo il Giudice di merito, il ricorso del docente è fondato.

Vediamo la motivazioni.

A parere del Tribunale, «la sanzione disciplinare irrogata è infatti illegittima e deve essere annullata, in quanto il relativo procedimento risulta viziato dalla genericità della contestazione d’addebito». A supporto di tale argomentazione, il Giudice di merito richiama un pacifico orientamento della giurisprudenza, secondo cui ai sensi dell’art. 7, comma 2, Legge n. 300/1970, la sanzione disciplinare, affinché sia legittima, deve essere preceduta dalla contestazione dell’addebito.

Siffatta contestazione, a sua volta, deve contenere i dati e gli aspetti essenziali del fatto materiale posto a base della sanzione da irrogare (Cfr., ex pluribus, Cass. 19632/2018). Questo sta a significare che il datore di lavoro, nella contestazione, già deve delineare la condotta non corretta dal punto di vista disciplinare posta in essere dal lavoratore in modo che quest’ultimo possa subito improntare un’attività difensiva. Per tale motivo, occorre che l’addebito notificato al lavoratore «contenga le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare – nella sua materialità – il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari». Orbene, tornando alla fattispecie in esame, nella contestazione di addebito notificata al ricorrente non è stata individuata la condotta specifica ascrivibile al docente. Ma vi è più. Con la contestazione in esame, viene, addirittura, richiesto al ricorrente incolpato di “individuare nel loro svolgimento i fatti accaduti”. Tale circostanza comporta un’inaccettabile compressione del diritto di difesa in quanto paradossalmente il datore di lavoro, non in grado di specificare i fatti ascrivibili al lavoratore, chiede a quest’ultimo di descrivere la condotta asseritamente lesiva dei doveri disciplinari. Ad avviso del Tribunale, pertanto, «il procedimento disciplinare de quo risulta gravemente viziato per genericità della contestazione d’addebito e tale vizio si riverbera inevitabilmente sulla legittimità del provvedimento sanzionatorio irrogato in esito al medesimo, che deve essere annullato». Sebbene la sanzione disciplinare in esame vada annullata, secondo il Giudice di merito, va respinta la richiesta risarcitoria avanzata dal ricorrente per presunti danni non patrimoniali inerenti a un preteso danno all’immagine. E ciò in considerazione del fatto che il ricorrente ha omesso la prova a sostegno di detta richiesta e «in punto di danno – patrimoniale e non , nel vigente sistema civilistico, anche nel caso della lesione di diritti inviolabili, esso non può mai […] ritenersi in re ipsa, ma va debitamente allegato e provato da chi lo invoca». Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tribunale ha accolto il ricorso del docente, annullando la sanzione disciplinare comminata.

Contestazione disciplinare docente: è nulla se l’addebito è generico e non specifico ultima modifica: 2020-09-11T06:26:28+02:00 da
Gilda Venezia

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