Continuità didattica dei disabili: anche le Commissioni parlamentari glissano

Tuttoscuola,  20.3.2017

– Dopo i pareri delle Commissioni parlamentari, anche lo schema di decreto legislativo n. 378 sull’inclusione degli alunni con disabilità si avvia alla formale approvazione da parte del Consiglio dei Ministri (termine ultimo il 17 aprile p.v.), previo attento esame delle integrazioni e degli emendamenti proposti da parte del Miur.

I pareri espressi sono connotati, come è naturale, da luci ed ombre, ma ignorano comunque il grave vulnus contenuto nello schema, un vulnus sfuggito anche a molti esperti del settore: non viene posto alcun limite alla possibilità per i docenti di sostegno di chiedere il trasferimento in altra scuola, interrompendo la relazione educativa con gli alunni.

Si tratta di un vulnus che, prima ancora di essere valutato nel merito, dovrebbe essere considerato nella sua legittimità, come Tuttoscuola ha evidenziato nel momento stesso dell’invio dello schema alle Camere. Nella delega prevista dalla legge 107/15 è previsto al comma 181, lett. c) punto 2: “revisione dei criteri di inserimento nei ruoli per il sostegno didattico, al fine di garantire la continuità del diritto allo studio degli alunni con disabilità, in modo da rendere possibile allo studente di fruire dello stesso insegnante di sostegno per l’intero ordine o grado di istruzione”.

In quella delega la legge ha fissato nove principi, e quello sulla garanzia del continuità è il secondo, in posizione di evidente priorità.

Ma quel principio, voluto per tutelare gli alunni con disabilità, è completamente scomparso nello schema n. 378. Nonostante quel vuoto sia stato segnalato da vari parlamentari, i pareri delle commissioni hanno a loro volta ignorato il vincolo della delega.

Sotto l’aspetto della legittimità avanziamo un interrogativo: vi è eccesso di delega, se non ci si attiene ai principi e criteri direttivi previsti dalla stessa legge di delega?

Nel merito una considerazione. Non vi è garanzia di continuità didattica elevando da 5 a 10 anni la durata di permanenza dei docenti di sostegno nel ruolo di sostegno (come previsto dallo schema e condiviso dal parere parlamentare), mantenendo però il loro diritto di mobilità da scuola a scuola.

E’ un fatto del tutto evidente: difficile che ai membri delle commissioni, di maggioranza e di minoranza, sia sfuggito. C’è quindi da pensare che, proprio mentre tutti – membri del Governo, parlamentari, sindacalisti – parlano ripetutamente e con enfasi della continuità didattica come preoccupazione primaria nella loro azione, ancor più importante per gli alunni con disabilità, si sia intenzionalmente voluto sacrificarla per non toccare il diritto alla mobilità dei docenti?

Continuità didattica dei disabili: anche le Commissioni parlamentari glissano ultima modifica: 2017-03-21T05:15:39+01:00 da
Gilda Venezia

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