Contratto DS, obblighi dirigenziali e sanzioni disciplinari

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Orizzonte Scuola, 15.12.2018

– Nel contratto dei dirigenti scolastici da poco firmato, vi è il capitolo V che si occupa di responsabilità disciplinare.

Responsabilità disciplinare e responsabilità dirigenziale

L’art. 25 mette in evidenza che “La responsabilità disciplinare attiene alla violazione degli obblighi di comportamento, secondo i principi e le modalità di cui alpresente CCNL e resta distinta dalla responsabilità dirigenziale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 165/2001 e delle altre norme di legge in materia. La responsabilità dirigenziale è accertata nel rispetto delle norme di legge in materia.”

Obblighi del dirigente

Nell’articolo 26 si esplicitano gli obblighi del dirigente, in particolare:

a) assicurare il rispetto della legge, con riguardo anche alle norme regolatrici del rapporto di lavoro e delle disposizioni contrattuali, nonché l’osservanza delle direttive generali e di quelle impartite dall’amministrazione, perseguendo direttamente l’interesse pubblico nell’espletamento dei propri compiti e nei comportamenti che sono posti in essere e dando conto dei risultati conseguiti e degli obiettivi raggiunti;

b) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;

c) nello svolgimento della propria attività, mantenere una condotta uniformata a principi di correttezza e di collaborazione nelle relazioni interpersonali, all’interno dell’amministrazione, con gli altri dirigenti e con il personale, astenendosi, in particolare nel rapporto con gli utenti, da comportamenti lesivi della dignità della persona o che, comunque, possano nuocere all’immagine dell’Amministrazione;

d) nell’ambito della propria attività, mantenere un comportamento conforme al proprio ruolo, organizzando ed assicurando la presenza in servizio, correlata alle esigenze della propria struttura ed all’espletamento dell’incarico affidato, nel rispetto della normativa contrattuale e legislativa vigente;

e) astenersi dal partecipare, nell’espletamento delle proprie funzioni, all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi personali, del coniuge, dei conviventi, dei parenti e degli affini fino al secondo grado, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013;

f) sovrintendere, nell’esercizio del proprio potere direttivo, al corretto espletamento dell’attività di tutto il personale assegnato alla struttura cui è preposto, nonché al rispetto delle norme del codice di comportamento e disciplinare, ivi compresa, secondo le disposizioni vigenti, l’attivazione dell’azione disciplinare;

g) informare l’amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;

h) astenersi dal chiedere qualsivoglia omaggio o trattamento di favore e astenersi dall’accettare – se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e salvo quelli d’uso, purché di modico valore – tali omaggi o trattamenti;

i) rispettare le leggi vigenti in materia di attestazione di malattia e di certificazione per l’assenza per malattia.

Sanzioni disciplinari

Nell’art. 27 si trattano invece le sanzioni disciplinari in caso di violazione degli obblighi sopra citati:

1. Le violazioni, da parte dei dirigenti, degli obblighi disciplinati nell’art. …(Obblighi del dirigente), secondo la gravità dell’infrazione, previo procedimento
disciplinare, danno luogo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

a) sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo di € 500;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, secondo le previsioni dell’art. 28 ( codice disciplinare);
c) licenziamento con preavviso;
d) licenziamento senza preavviso.

2. Sono altresì previste, dal D.lgs. n. 165/2001, le seguenti sanzioni disciplinari:

a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’art.55-bis, comma 7;

b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 1;

c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art.55-sexies, comma 3.

Codice disciplinare

Nell’art. 28 si tratta del codice disciplinare, in cui si elencano i criteri generali per il tipo e l’entità delle sanzioni:

3. La sanzione pecuniaria da un minimo di € 200 ad un massimo € 500 si applica, graduando l’entità della stessa in relazione ai criteri del comma 1, nei casi di:

a) inosservanza della normativa contrattuale e legislativa vigente, nonché delle direttive, dei provvedimenti e delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, di incarichi extraistituzionali nonché di presenza in servizio correlata alle esigenze della struttura e all’espletamento dell’incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 quater, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001;

b) condotta, negli ambienti di lavoro e nei rapporti con gli organi di vertice, i colleghi, gli utenti o gli studenti e le studentesse, non conforme ai principi di correttezza;

c) alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;

d) violazione dell’obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale;

e) inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, nonché del divieto di fumo, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l’amministrazione o per gli utenti, nel rispetto dei principi di cui al comma 1;

f) violazione del segreto d’ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali, anche se non ne sia derivato danno all’Amministrazione.

Sospensione dal servizio

7. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 3 oppure quando le mancanze previste nel medesimo comma si caratterizzano per una particolare gravità;

b) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico oppure nei confronti dell’amministrazione o organi di vertice, degli altri dirigenti o dei dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;

c) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione o degli organi di vertice, salvo che non siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del 1970;

d) tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità, da parte del personale dipendente, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 sexies, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001;

e) salvo che non ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55 quater, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dirigente, agli eventuali danni causati all’amministrazione, agli utenti o ai terzi, alla circostanza che l’assenza ingiustificata sia in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale;

f) occultamento, da parte del dirigente, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’amministrazione o ad esso affidati;

g) qualsiasi comportamento negligente, dal quale sia derivato grave danno all’amministrazione o a terzi, secondo i principi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6;

h) atti o comportamenti aggressivi o denigratori nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;

i) atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona;

l) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non sussista gravità o reiterazione;

n) ingiustificate assenze collettive nei periodi in cui è necessario assicurare continuità nell’erogazione di servizi all’utenza in applicazione dell’art 55 quinquies comma 3bis del d.lgs. 165/2001.

Sanzione disciplinare del licenziamento

La sanzione disciplinare del licenziamento si applica:

1. con preavviso, per:

a) le ipotesi considerate dall’art. 55 quater, comma 1, lett. b), c), da f-bis) sino a fquinquies del D.lgs. n. 165/2001 e 55 septies, comma 4 del medesimo decreto legislativo;

b) la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6; la recidiva plurima nel biennio in una della mancanze previste ai commi 3 e 7; la recidiva nel biennio in una delle mancanze previste al comma 7 che abbia comportato una sanzione superiore a venti giorni; le mancanze di cui ai predetti commi che si caratterizzino per una particolare gravità;

c) l’ipotesi di cui all’art. 55 quater comma 3 quinquies del D.lgs. n. 165/2001;

d) la violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art. 16 comma 2, secondo e terzo periodo, del DPR n. 62/2013;

e) la recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale o quando l’atto, il comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o riguardino, comunque, studentesse o studenti;

f) dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità.

2. senza preavviso, per:

a) le ipotesi considerate dall’art. 55 quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del D.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 55 quinquies, comma 3, del medesimo decreto
legislativo;

b) gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art. 30 (Sospensione cautelare in corso di procedimento penale), fatto salvo quanto previsto dall’art. 31, comma 1 (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale);

c) condanna, anche non passata in giudicato, per:
– per i delitti indicati dall’art. 7, comma 1 e 8, comma 1, del D.lgs. n. 235/2012;
– quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici;
– gravi delitti commessi in servizio;
– delitti previsti dall’art. 3, comma 1, della legge 97/2001;

d) gli atti e comportamenti non ricompresi specificamente nelle lettere precedenti, posti in essere anche nei confronti di terzi, di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2119 del codice civile.

Sospensione cautelare dal servizio

Negli articoli 29 e 30 si tratta la sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare e in caso di procedimento penale; nell’articolo 31 si tratta del  rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale.

Indennità e reintegrazione nel posto di lavoro

Nell’art. 32 viene trattata la determinazione concordata della sanzione e nell’articolo 33 di indennità al posto della reintegrazione nel posto di lavoro.

L’ipotesi di CCNL

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Contratto DS, obblighi dirigenziali e sanzioni disciplinari ultima modifica: 2018-12-16T05:09:17+01:00 da
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