Contratto: ore dedicate al potenziamento, alle attività organizzative e alle supplenze brevi. Le novità

Orizzonte Scuola, 14.2.2018

– L’articolo 28 del CCNL 2016-18 è dedicato alle “Attività dei docenti”, disciplinando e distinguendo tra attività di insegnamento, attività per il potenziamento dell’offerta formativa e attività organizzative.

Vediamo in questa scheda come sono disciplinate le attività di potenziamento, quelle organizzative e quando è possibile utilizzare i docenti dell’organico dell’autonomia per le supplenze brevi sino a 10 giorni.

 ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO

Rientrano nel potenziamento dell’offerta formativa le attività di:

  • istruzione;
  • orientamento;
  • formazione;
  • inclusione scolastica;
  • diritto allo studio;
  • coordinamento, ricerca e progettazione

Tali attività devono essere previste nel PTOF, sono “ulteriori” rispetto a quelle necessarie per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, e sono volte al conseguimento degli obiettivi formativi indicati nell’articolo 1, comma 7, della legge 107/2015.

ORARIO DESTINATO ALLE ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO

Alle attività di potenziamento, leggiamo nel comma 1 dell’articolo 28 del Contratto, può essere destinato parzialmente o integralmente l’orario di servizio (22 ore + 2 nella scuola primaria, 18 ore nella scuola secondaria), a condizione che prima sia coperto l’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici.

Per le attività di potenziamento, com’è noto, alle scuole sono assegnate unità di personale docente nell’ambito dell’organico dell’autonomia. Nel caso in cui le dette attività vengano svolte al di fuori dell’orario di servizio (oltre le 24 o le 18 ore) ed eccedano quelli funzionali, sono retribuite, purché autorizzate.

Così leggiamo nel Contratto:

 Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo.

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE

Le attività organizzative sono svolte dai docenti, al fine di supportare il dirigente scolastico, e sono quelle indicate nell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001 e nell’articolo 1, comma 83, della legge n. 107/2015.

Articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001: 

“Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente puo’ avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti…”

Articolo 1, comma 83, della legge n. 107/2015: 

“Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica. Dall’attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”

Si tratta, dunque, dei docenti che collaborano con il dirigente scolastico, individuati dallo stesso e le cui attività sono finalizzate a supportarlo in ambito organizzativo e didattico. 

ORARIO DESTINATO ALLE ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE

Alle attività organizzative, leggiamo nel comma 1 dell’articolo 28, può essere destinato parzialmente o integralmente l’orario di servizio, fermo restando che prima bisogna coprire le ore di insegnamento.

Considerato che si parla soltanto di coprire l’orario di insegnamento (“ferma restando la prioritaria copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici”), sembrerebbe possibile utilizzare anche le ore di potenziamento, attribuite alla scuola, per le suddette attività organizzative. Così, ad esempio, se la scuola ha ottenuto il potenziamento di matematica, un docente di tale classe di concorso potrebbe dedicare parzialmente o integralmente il proprio orario di servizio per coadiuvare il dirigente scolastico: le ore di potenziamento, in tal caso, verrebbero utilizzate per coprire quelle di insegnamento. Il condizionale è d’obbligo, in attesa della circolare Miur, che illustrerà le novità del Contratto, come annunciato dallo stesso Ministero: Nei prossimi giorni il MIUR pubblicherà sul proprio sito una nota completa e complessiva con le principali novità previste dal Contratto.

ORGANICO DELL’AUTONOMIA E SUPPLENZE

L’articolo 1, comma 85, della legge 107/2015 ha introdotto, com’è noto, la possibilità di coprire le supplenze brevi sino a dieci con i docenti (della scuola primaria e secondaria – quelli per i quali è stato introdotto l’organico di potenziamento) dell’organico dell’autonomia, tenuto conto degli obiettivi formativi da perseguire, indicati nell’articolo 1, comma 7, della stessa legge.

Il Contratto interviene a chiarire ulteriormente quanto previsto dalla legge e, allo stesso tempo, pone un preciso paletto all’impiego dei docenti per le succitate supplenze:

 Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni.

Alle supplenze brevi sino a dieci giorni, dunque, è possibile destinare soltanto le ore non programmate nel PTOF.  Conseguentemente, se nel PTOF sono programmate attività per le quali è necessario l’intero orario dei docenti in organico (attività di potenziamento compreso), non  è possibile attribuire ai medesimi le succitate supplenze brevi.

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Contratto: ore dedicate al potenziamento, alle attività organizzative e alle supplenze brevi. Le novità ultima modifica: 2018-02-14T09:31:03+01:00 da
Gilda Venezia

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