– Dopo anni di attesa per tutto il personale coinvolto è stato raggiunto l’accordo tra organizzazioni sindacali e ARAN, che in data 9 febbraio hanno firmato l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL)
Come prontamente segnalato dalla nostra redazione, sono numerose le novità stabilite nel nuovo contratto, così come una parte delle regole disposte nel precedente CCNL risultano confermate.
Sono aspetti importanti che coinvolgono quasi 1.200.000 dipendenti appartenenti al comparto Istruzione e ricerca, tematiche alle quali la nostra redazione dedicherà specifici articoli che saranno raccolti in una sezione della nostra testata , dove è già possibile consultare tutti gli articoli già pubblicati e sarà possibile consultare quelli che lo saranno via via
Si tratta di un contratto atteso da tanti anni in quanto l’ultimo CCNL siglato dalle parti riguarda il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007 e, conseguentemente, tutto il personale della scuola era in attesa del rinnovo sia per la parte economica (aumenti stipendiali) sia per la parte normativa (orario di lavoro, potenziamento, formazione, sanzioni disciplinari, mobilità, bonus merito , alternanza scuola lavoro…)
PERSONALE COINVOLTO
Il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto dell’Istruzione e della ricerca, indicate nell’art. 5 del CCNQ , Contratto Collettivo Nazionale Quadro, siglato il 13 luglio 2016, per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018).
STRUTTURA DEL CONTRATTO
Il testo del CCNL 2016-2018 è articolato in una “parte comune” e in “sezioni specifiche”
Parte comune
Contiene le disposizioni comuni applicabili a tutti i dipendenti del comparto
Sezioni specifiche
Contengono le disposizioni applicabili esclusivamente al personale in servizio presso le amministrazioni destinatarie della sezione stessa.
AMMINISTRAZIONI COINVOLTE
Ciascuna sezione del CCNL è indirizzata a specifiche amministrazioni, indicate anche nell’art.5 del succitato CCNQ, appartenenti al comparto Istruzione e ricerca, come di seguito indicate:
- Istituzioni scolastiche ed educative
- Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica
- Università e Aziende ospedaliero-universitarie
- Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
Istituzioni scolastiche ed educative
Sono comprese le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie, le istituzioni educative, nonché ogni altro tipo di scuola statale
Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
Sono comprese le Accademie di belle arti, l’Accademia nazionale di danza, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche – ISIA, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati
Università e Aziende ospedaliero-universitarie
Comprendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL dell’Università
Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
Comprendono gli enti/amministrazioni destinatarie dei procedenti CCNL della Ricerca. Tra questi viene ricompresa l’Agenzia Spaziale italiana (ASI), che precedentemente era destinataria del relativo CCNL ai sensi dell’art.70 del d.lgs. n. 165 del 2001
DURATA E DECORRENZA
Il CCNL riguarda il triennio 2016-2018 con decorrenza 1 gennaio 2016 e durata fino al 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica
RINNOVO
Come chiarisce l’art.2 comma 4, il CCNL alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo
In relazione alle disposizioni normative previste nel contratto si richiama quanto indicato espressamente nell’art.1 comma 10, dove si chiarisce che, per gli aspetti non trattati nel nuovo contratto, rimangono valide le disposizioni contrattuali previste nel precedente CCNL :
“Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001”
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