Contratto scuola: la questione del merito che divide Miur e sindacati

Tuttoscuola, 13.2.2018

– Il contratto scuola 2016-18 non è ancora diventato definitivo (venerdì scorso ne è stata definita soltanto l’ipotesi), ma già emergono divergenze interpretative. In particolare la divergenza di lettura riguardal’articolo 22 dell’ipotesi contrattuale, comma 4 lettera c4 che affida alla contrattazione di istituto la definizione dei: “criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell’art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015″. 

Per il Miur quei ‘criteri generali’ riguardano soltanto la quantificazione dei compensi, ma restano fermi i criteri valutativi di merito rimessi – come recita la legge – al comitato di valutazione. In proposito in un comunicato stampa il ministero ha precisato, tra l’altro, che la contrattazione d’istituto con le RSU definirà “non i criteri valutativi, ma i criteri per la determinazione del suo ammontare: ad esempio, il dirigente scolastico e la parte sindacale potranno convenire, in sede di trattativa, di prevedere un valore economico minimo o massimo per il premio individuale.”

I sindacati firmatari hanno espresso un’opinione diversa, a cominciare dalla finalità di utilizzo delle risorse: valorizzazione anziché valutazione.

Nella contrattazione d’istituto il dirigente scolastico contratterà con le RSU le attività da compensare e gli importi da attribuire.

Secondo i sindacati il comitato di valutazione indicherà i suoi criteri che si arricchiranno del passaggio della contrattazione d’istituto.

Si tratta di una divergenza interpretativa che va chiarita prima che il CCNL trovi applicazione, altrimenti vi saranno conflitti che vedranno al centro dei fuochi incrociati, ancora una volta, il dirigente scolastico.

Con l’auspicio che si chiarisca presto il tutto, ricordiamo che non spetta al Miur fornire interpretazioni del contratto; ma nemmeno il sindacato può darne interpretazione unilaterale. Il CCNL può essere interpretato congiuntamente soltanto dalle parti che lo hanno sottoscritto: ARAN e Sindacati.

L’ipotesi prevede all’art. 3 – Interpretazione autentica del contratto collettivo nazionale 1. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell’art. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. 2. L’eventuale accordo, stipulato entro trenta giorni con le procedure di cui all’art. 47 del d. lgs. n. 165/2001, sostituisce la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto.

Il decreto legislativo 165/2001 all’art. 49 prevede: 1. Quando insorgano controversie sull’interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.

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Contratto scuola: la questione del merito che divide Miur e sindacati ultima modifica: 2018-02-14T06:31:12+01:00 da
Gilda Venezia

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