Controllo presenze a scuola: timbratura del cartellino, firma foglio o registro di classe?

di Aldo Domenico Ficara, Regolarità e Trasparenza nella Scuola,  10.11.2016

– La firma giornaliera sul registro di classe da parte del docente è un obbligo di legge. Il Dirigente scolastico deve concordare con la RSU e con il sindacato le modalità di controllo del rispetto degli obblighi di servizio. Per i docenti oltre alla firma sul registro, che in ogni caso può essere anche sufficiente ai fini dell’attestazione della presenza in servizio, si può convenire anche l’obbligo a firmare in aggiunta un registro o un foglio giornaliero di presenza, se ciò è più funzionale da un punto di vista gestionale per gli uffici di segreteria. In ogni caso le modalità aggiuntive vanno sempre concordate e non imposte unilateralmente. Anche l’utilizzo o meno di strumenti automatizzati (es. orologio marcatempo) non può essere imposto.

L’esigenza del controllo della presenza in servizio dei docenti mediante timbratura del cartellino, o firma di un apposito foglio o registro, non è solo finalizzata alla verifica della puntualità e dell’effettivo svolgimento della prestazione professionale.  Questa diventa necessaria  in particolar modo negli istituti ospitati in plessi molto vasti o in edifici diversi ma facenti capo ad un unico ufficio amministrativo di organizzazione dell’attività didattica.

I Dirigenti scolastici sottolineano soprattutto a questo scopo l’opportunità del controllo, mirato all’ordinato funzionamento della scuola. A tal riguardo una sentenza della Corte di cassazione (sezione penale del 13/11/96, n. 790)  riconosce la funzione del registro di classe a far fede erga omnes, quale attestazione di verità, dell’attività svolta in classe dall’insegnante. Da ciò, secondo alcuni  discende che ´per la rilevazione delle presenze dei docenti non è necessario il controllo degli orari mediante l’orologio marcatempo’.

La presenza in servizio dei docenti ´è attestata dalla firma del registro di classe che ha natura di atto pubblico e, pur non identificandosi con il registro del professore, costituisce dotazione obbligatoria in ciascuna classe e destinato a fornire la prova di fatti giuridicamente rilevanti e a documentare avvenimenti relativi all’amministrazione scolastica’.

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Controllo presenze a scuola: timbratura del cartellino, firma foglio o registro di classe? ultima modifica: 2016-11-11T05:27:01+01:00 da
Gilda Venezia

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