Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola 21.11.2016
– Una delle domande che spesso si pongono i nostri lettori riguarda proprio il percorso da seguire subito dopo l’immissione in ruolo.
Infatti, dopo l’assunzione a tempo deteminato il neo docente deve svolgere determinate azioni e rispettare degli adempimenti molto importanti per la propria carriera.
La Tecnica della Scuola ha realizzato una video lezione (Clicca qui) tenuta dal prof Reginaldo Palermo, in cui si analizzano i passi da seguire per quanto riguarda l’anno di prova e formazione.
Proponiamo una guida per i neoassunti elaborata da Flc Cgil, in modo tale da guidare passo dopo passo i docenti nel meccanismo dell’anno di prova.
Requisiti di servizio per il superamento del periodo di prova
Per il superamento del periodo di prova è richiesto:
Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario (ferie) e straordinario (malattia e simili) e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza (comma 2 art.3 D.M.850/2015).
Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali (comma 3 art.3 D.M.850/2015).
Docenti tenuti al periodo di formazione e di prova (art.2 D.M. 850/2015):
Rinvio del periodo di prova
Se nell’anno scolastico di assunzione, non si riesce a svolgere il periodo di prova o il periodo di formazione per maternità, aspettativa, congedo o malattia, il periodo di prova si rinvia agli anni successivi senza particolari limiti.
Se nell’anno scolastico di assunzione non si supera il periodo di prova per valutazione negativa della stessa (L. 107/15, comma 119), la proroga può essere disposta una sola volta. Se al termine del secondo anno la prova dovesse avere ancora esito sfavorevole, l’interessato è dispensato dal servizio o restituito al ruolo di provenienza (legge 107/15, art.59 del D.P.R. N.417 del 31 maggio 1974 e art.439 del DLgs 297 /94).
Periodo di formazione
Durante il periodo di prova è prevista anche una specifica attività di formazione in ingresso attraverso:
Valutazione del periodo di prova/formazione
Per il superamento del periodo di prova/formazione sono previsti:
Scarica la nota Miur sul periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti (Clicca qui)
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Cosa fare dopo l’assunzione a tempo indeterminato? ultima modifica: 2016-11-21T11:26:30+01:00 daTuttoscuola, 14.5.2024. Sembra inarrestabile la fuga dalle commissioni esaminatrici dell’attuale concorso docenti 2024, probabilmente a…
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