di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 27.9.2021.
Innanzitutto spieghiamo cosa si intende per “contatto stretto”.
Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
In proposito il Ministero della Salute ha risposto di no. Nel caso in cui si venga identificati come “contatto stretto” di caso confermato COVID-19, nessun test con esito negativo permette di essere esonerati dal sottoporsi ad un periodo di quarantena della durata di almeno 7 o 10 giorni (a seconda dello stato vaccinale) dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo.
In questo caso sempre il Ministero della Salute ha chiarito che i contatti stretti di un caso confermato COVID-19 devono allertare il proprio medico, che avviserà o fornirà tutte le indicazioni per contattare il Dipartimento di prevenzione della ASL o ATS competente per territorio che disporrà la quarantena e la sorveglianza. In linea generale, possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena della durata di almeno 7 o 10 giorni (a seconda dello stato vaccinale) dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
Concluso il periodo di quarantena, la persona potrà rientrare al lavoro e il periodo di assenza potrà essere coperto dal certificato medico. Al rientro la persona dovrà contattare il medico competente per ulteriori informazioni.
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