Ma l’aria in classe va verificata: il Ministero spiega ai presidi perché.
Dopo l’Istituto Superiore di Sanità, anche il ministero dell’Istruzione invia a tutte le scuole (comprese le paritarie e non paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale, i centri provinciali per l’istruzione degli adulti) le indicazioni per “mitigare e contenere la circolazione virale a scuola” del Covid-19: partendo proprio dal documento dell’ISS, aggiornato ad inizio agosto, il capo dipartimento Stefano Versari il 19 agosto ha trasmesso a tutti i dirigenti scolastici una Nota ufficiale contenente le “misure standard di prevenzione da garantire per l’inizio dell’anno scolastico e possibili ulteriori interventi da attivare al bisogno e modulare in base alla valutazione del rischio e al possibile cambiamento del quadro epidemiologico”.
“Prepararsi ed essere pronti”
L’alto dirigente del Ministero, professionalmente molto vicino al ministro Patrizio Bianchi, ha dapprima citato il motto adottato per l’occasione, “prepararsi ed essere pronti”, e quindi ricordato ai presidi gli “obiettivi prioritari, in relazione al quadro epidemiologico ed alle evidenze progressivamente disponibili”: questi sono rappresentati dalla “continuità scolastica in presenza e il minimo impatto possibile delle misure di mitigazione, sulle attività didattiche ed educative”.
Versari, quindi, si sofferma sulle varie misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica.
- Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;
- Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19;
- Sanificazione ordinaria (periodica) e straordinaria in presenza di uno o più casi confermati, secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021” ;
- Strumenti per gestione casi sospetti/confermati e contatti;
- Ricambi d’aria frequenti.
Sempre prendendo come riferimento il documento dell’Istituto Superiore di Sanità, il ministero ricorda le “possibili ulteriori misure di prevenzione, da attivare, ove occorra”, sempre “su disposizioni delle autorità sanitarie, in relazione a cambiamenti del quadro epidemiologico”.
- Distanziamento di almeno 1 metro (ove le condizioni logistiche e strutturali lo consentano);
- Precauzioni nei momenti a rischio di aggregazione;
- Aumento frequenza sanificazione periodica;
- Gestione di attività extracurriculari e laboratori, garantendo l’attuazione di misure di prevenzione quali distanziamento fisico, mascherine chirurgiche/FFP2, igiene delle mani, ecc. ;
- Mascherine chirurgiche, o FFP2, in posizione statica e/o dinamica (da modulare nei diversi con- testi e fasi della presenza scolastica);
- Concessione palestre/locali a terzi con obbligo di sanificazione;
- Somministrazione dei pasti nelle mense con turnazione;
- Consumo delle merende al banco.
Le disposizioni per i bimbi fino a 6 anni
Il dicastero di Viale Trastevere si sofferma, quindi, sulle indicazioni specifiche, prodotte sempre dall’Istituto Superiore di Sanità, per i servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e per le scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023, aggiornate al 11 agosto 2022: dopo avere confermato “la necessità di garantire la continuità scolastica in presenza e quella di prevedere il minimo impatto delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche, Versari si sofferma sulle “peculiarità didattiche ed educative di questi percorsi educativi e scolastici che non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione, sia di tipo non farmacologico (es. distanziamento fisico e utilizzo delle mascherine), che farmacologico (la vaccinazione anti COVID-19 è autorizzata per i bambini a partire dai 5 anni di età). Tuttavia, escluse tali “misure, non applicabili, trovano conferma le misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica valide per tutti i gradi di istruzione”.
In caso di recrudescenza della circolazione virale della SARS-CoV-2, per i bambini fino a 6 anni impegnati nei servizi educativi e scolastici “saranno possibili ulteriori misure di prevenzione, quali:
- Attività educative da svolgersi – compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative – prevedendo gruppi stabili di bambini;
- Divieto di portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa, evitando l’uso promiscuo di giocattoli tra bambini appartenenti a gruppi diversi;
- Accoglienza e ricongiungimento, ove possibile, organizzati all’esterno e, qualora si svolgano in ambiente chiuso, provvedendo alla pulizia approfondita e all’aerazione frequente e adeguata dello spazio. Accesso alla struttura con accompagnamento da parte di un solo adulto;
- Somministrazione dei pasti nei locali delle mense scolastiche, limitando il più possibile la promiscuità tra bambini di gruppi diversi.
- Consumo delle merende nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.
Per quanto riguarda le modalità di aerazione e di ricambio dell’aria negli ambienti scolastici, il ministero fa riferimento al “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2022”, che ha emanato le “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici”.
Aria “pulita”, dipende da più fattori
Versari ricorda che “una buona qualità dell’aria negli ambienti scolastici” dipende da “una pluralità di elementi: le fonti degli inquinanti chimici e dei patogeni, sia interne che esterne; le modalità di gestione delle attività; il nu-mero di occupanti; la natura e configurazione degli spazi; le misure di prevenzione in atto; ecc.”.
Allo scopo di migliorare la qualità dell’aria negli ambienti scolastici, le Linee guida indicano anzi- tutto la necessità di attuare le ordinarie regole di buon comportamento, quali, ad esempio, la ventilazione delle aule attraverso l’apertura delle finestre”.
“Sono poi da considerare – e se possibile evitare – fonti esterne di inquinanti in prossimità delle aule (es. parcheggi di mezzi a motore in prossimità delle finestre). Il rispetto del divieto di fumo in tutta la scuola. L’assenza di arredi e materiali inquinanti. L’igiene e trattamento di pavimenti e superfici, ecc.”.
Dal Ministero si sottolinea, poi, che “l’utilizzo di apparecchi di sanificazione, igienizza-zione e purificazione dell’aria provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione di microrganismi presenti nell’aria e sulle superfici negli ambienti indoor per il contrasto alla pande- mia deve essere finalizzato a integrare, e non sostituire, le principali misure anti-contagio e non può prescindere da o escludere la valutazione delle condizioni microclimatiche e della qualità dell’aria indoor e outdoor”.
I ds devono far verificare lo stato dell’aria
Versari chiede anche che ogni dirigente scolastico richieda “alle Autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione delle ASL e ARPA) di effettuare le attività preliminari di monito- raggio della qualità dell’aria e di individuare le soluzioni più efficaci da adottare”.
Sulla base degli esiti della predetta attività, il Dirigente scolastico richiede all’ente proprietario dell’edificio di attivarsi per porre in essere gli interventi necessari, proposti da ASL e ARPA, secondo quanto previsto dalla normativa.
Il quadro normativo
Il ministero dell’Istruzione si sofferma, quindi, sul quadro normativo attuale in relazione alle infezioni da Covid-19 e sul “susseguirsi in questi anni di interventi legislativi, miranti ad adeguare le condizioni di svolgimento del servizio scolastico in relazione all’evoluzione dell’emergenza sanitaria”.
Al fine di evitare “incertezze interpretative”, viene chiesti di prendere come indicativo quanto riportato nel “decreto ministeriale 26 giugno 2020, n. 39” e il successivo “Piano scuola 2020-2021”; nel decreto ministeriale 6 agosto 2021, n. 257; nel decreto-legge n. 24/2022, convertito dalla legge n. 52/2022, che ha dato vita al “ Piano per la prosecuzione, nell’anno scolastico 2021-2022, delle attività scolastiche, educative e formative”.
Ln merito al “quadro normativo in relazione all’avvio dell’a.s. 2022/2023”, si ricorda che l’involuzione “della situazione epidemiologica ha determinato – il al 31 marzo 2022 – la cessazione dello stato di emergenza e, successivamente, il progressivo venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico”. Tali disposizioni sono contenute ne decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24.
Le mascherine
Per quanto riguarda lo scorso anno scolastico, si cita “l’art. 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, come modificato dall’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24”, che ha raccomandato a tutte le istituzioni scolastiche ed educative “il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano”.
La medesima disposizione ha prescritto, inoltre, fino al termine dell’anno scolastico 2021-2022, “l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”.
Le norme in vigore sino alle fine di agosto
Sull’attuale quadro normativo sulle misure di sicurezza, si cita ancora il “decreto-legge n. 24/2022, in modifica dell’articolo 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52”, che “è intervenuto in ordine alla gestione dei casi di positività alla SARS-CoV-2, prevedendo che a decorrere dal 1° aprile 2022 e fino alla fine dell’anno scolastico 2021-2022, nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie, nonché nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti:
– la presenza di casi di positività non interrompe in alcun caso lo svolgimento della didattica in presenza, né preclude la possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione, compresa la partecipazione a manifestazioni sportive;
– al personale scolastico si applica sempre il regime di autosorveglianza;
– nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, docenti, educatori e bambini di età superiore ai sei anni utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo. Alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto- somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
– negli altri ordini di scuola, in presenza di un numero di contagi pari o superiore a quattro, per docenti e alunni di età superiore ai sei anni è prescritto l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto con un soggetto positivo. Anche in questo caso, alla prima comparsa di sintomi, è prescritta l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o di un test antigenico auto-somministrato da ripetersi, se i sintomi persistono, al quinto giorno;
– in ogni ordine di scuola, in presenza di un numero di contagi in classe inferiore a quattro resta l’ordinario obbligo di utilizzo di dispositivo di protezione di tipo chirurgico o di maggiore efficacia protettiva per docenti, educatori e alunni di età superiore a sei anni.
Obbligo vaccinale
Il Capo dipartimento si sofferma, poi, sull’obbligo vaccinale del personale scolastico. “L’art. 4-ter.1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, introdotto dall’art. 8, del decreto-legge n. 24/2022, aveva confermato fino al 15 giugno 2022 l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infe- zione da SARS-CoV-2 a carico di tutto il personale scolastico”.
Unicamente con riguardo al personale docente ed educativo, l’art. 4-ter.2 del decreto-legge 44/2021, parimenti introdotto dal decreto-legge 24, del 24 marzo 2022, dettava, fino al medesimo termine del 15 giugno 2022, una disciplina particolareggiata per lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale docente ed educativo, prevedendo la vaccinazione quale “requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati” e imponendo “al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica”. Tale obbligo di vaccinazione, pertanto, dal 1° settembre 2022 verrà meno.
Le disposizioni emergenziali in via di esaurimento
Versari spiega che “dalla ricostruzione fin qui effettuata si evince che le richiamate disposizioni emergenziali, alla data in cui si scrive (19 agosto 2022 ndr) in vigore in ambito scolastico, esauriscono la loro validità al 31 agosto 2022 e, in assenza di ulteriore specifiche proroghe o rinnovi, non prolungano i loro effetti nel prossimo anno scolastico 2022/2023”.
Conseguentemente, al momento in cui si scrive, non sono rinvenibili i presupposti normativi per una rinnovata pianificazione da parte di questo Ministero destinata all’introduzione di misure di contrasto al COVID-19 e, pertanto, il citato Piano per la prosecuzione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non verrà rinnovato per l’anno scolastico 2022/2023.
Linee guida sempre aggiornabili
Viene ricordato, infine, che sempre “l’art. 3 del citato decreto-legge n. 24/2022 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2022, il Ministro della Salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali”.
“Pertanto – conclude Versari -, nel caso in cui siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, questo Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario”.
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Covid, dal 1° settembre stop obbligo vaccinazione docenti e disposizioni emergenziali ultima modifica: 2022-08-20T05:22:08+02:00 da