Covid, legittimo l’obbligo al Green pass

di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 25.12.2025.

Per la Consulta ha protetto i più fragili, assente ingiustificato chi ne era sprovvisto.

Gilda Venezia

Dalle aule di tribunale giungono sentenze di consenso non solo verso la somministrazione obbligatoria di vaccini anti Covid, ma adesso anche rispetto all’obbligo di presentazione del Green pass dei dipendenti per accedere ai luoghi di lavoro. Dopo le due sentenze della Corte Costituzionale del 2023 che avevano giustificato “l’imposizione dell’obbligo vaccinale” perché attinente “al principio di solidarietà” e legato al concetto basilare che “il rischio di eventi avversi anche gravi non implica l’illegittimità dell’obbligo vaccinali”, la stessa Consulta ha bocciato le questioni di legittimità costituzionali relative alle forti sanzioni, introdotte per legge nel 2021 e 2022, adottate verso i lavoratori sprovvisti di Green pass base e rafforzato: sulle questioni sollevate dal tribunale ordinario di Catania, la Consulta, con la sentenza numero 199, depositata il 23 dicembre, si è in particolare espressa sulle norme del decreto-legge 21 settembre 2021, numero 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening) e del decreto-legge 7 gennaio 2022, numero 1 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore).

In una nota, ripresa dall’Adnkronos, la Corte Costituzionale ha detto che “la prima disposizione ha stabilito che, nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, per accedere ai luoghi di lavoro, il personale del settore pubblico dovesse possedere ed esibire una certificazione da vaccinazione, guarigione o test (cosiddetto Green pass base) e che, in mancanza, il lavoratore fosse considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento. La seconda disposizione, a far data dalla sua entrata in vigore e fino al 15 giugno 2022, ha sancito l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, disponendo che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori destinatari di tale obbligo, ai fini dell’accesso al luogo di lavoro, dovessero possedere ed esibire una certificazione di vaccinazione o guarigione (cosiddetto Green pass rafforzato) e che, in caso di mancato possesso della suddetta certificazione, fossero considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento”.

Secondo la Consulta, in primo luogo, l’obbligo vaccinale disposto nei confronti dei lavoratori over 50 “risponde a una valutazione non irragionevole delle evidenze scientifiche che individuavano nei primi i soggetti più esposti alla malattia severa” e rappresenta una norma “non sproporzionatamente preordinata a tutelare la salute pubblica, in quanto rivolta a proteggere i soggetti più fragili, a contenere il carico ospedaliero, oltre che, pur sempre, a ridurre la circolazione del virus”.

La Corte ha inoltre “escluso la violazione” dell’articolo 32, primo comma, della Costituzione, rimarcando che “le evidenze scientifiche disponibili al momento di entrata in vigore dell’obbligo vaccinale confermano l’efficacia della vaccinazione anti Covid-19 come misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell’infezione” e che, secondo le conclusioni dell’Aifa e dell’Iss sulla sicurezza dei vaccini anti Covid -19, “la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi e con esito in risoluzione completa”, mentre “le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione“.

La Consulta è quindi intervenuta sulla necessità per il lavoratore non vaccinato o non guarito di “sottoporsi ogni due giorni al tampone”, per ottenere il green pass base per accedere al luogo di lavoro, escludendo che la stessa sia lesiva della dignità personale in quanto “non implica alcun apprezzamento negativo della persona che vi è sottoposta” e “non appare in grado di provocare sofferenze fisiche significative“.

Sempre per Consulta, le conseguenze del mancato adempimento agli obblighi previsti dalle disposizioni impugnate ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro non ledono né il diritto al lavoro e alla retribuzione (articoli 4 e 36 della Costituzione), né il diritto alla dignità personale (articolo 2 della Costituzione), né il principio di ragionevolezza e proporzionalità (articolo 3 della Costituzione), in quanto sono comunque “frutto di una scelta individuale” e perché l’inosservanza dei suddetti obblighi “assume una rilevanza ‘meramente sinallagmatica’ sul piano delle condizioni nascenti dal contratto di lavoro, nel senso che il loro inadempimento rende la prestazione non conforme alle regole del rapporto, giustificando così la preclusione a svolgere l’attività lavorativa e la conseguente privazione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento” (le stesse considerazioni valgono ad escludere la dedotta violazione dell’articolo 32, secondo comma, della Costituzione)”.

Anche la mancata erogazione dell’assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente, ha osservato la Corte, non determina alcuna disparità di trattamento rispetto al lavoratore sospeso dal servizio a seguito di sottoposizione a procedimento penale o disciplinare. In questi ultimi casi, ha sottolineato la Consulta, il riconoscimento dell’assegno alimentare si giustifica “alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno quando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene”, mentre diverso è il caso in cui, per il fatto di non aver adempiuto ai suddetti obblighi, “è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa, nei termini anzidetti, legittimamente esercitabile”.

Sulla sentenza della Consulta sono arrivati commenti favorevoli da parte di alcuni deputati pentastellati, che hanno bene apprezzato la risposta dei giudici rispetto alle scelte dell’allora Governo guidato da Giuseppe Conte (poi diventato leader del M5s).

Secondo dichiara Andrea Quartini, deputato del Movimento 5 Stelle, “la Consulta conferma che quelle scelte erano finalizzate a proteggere i più fragili, salvaguardare il sistema sanitario e contenere la diffusione. È una sentenza che chiude la stagione della disinformazione e ristabilisce una verità giuridica e scientifica: lo Stato ha agito nel pieno rispetto della Costituzione per difendere la salute collettiva”, ha concluso Quartini.

Secondo la vicepresidente del Senato e senatrice del Movimento 5 Stelle, Mariolina Castellone, “la Consulta ha stabilito in modo chiaro che le misure adottate durante la pandemia, compreso l’obbligo vaccinale e le conseguenze sul rapporto di lavoro per chi sceglieva di non adempiervi, erano legittime, proporzionate e coerenti con la Costituzione. È una verità giuridica che smentisce definitivamente una narrazione tossica costruita sulla pelle dei cittadini

“Per anni, una parte politica ha alimentato paure, sospetti e divisioni, arrivando a mettere in discussione il lavoro di medici, operatori sanitari e istituzioni che, in una delle fasi più drammatiche della storia repubblicana, hanno agito per salvare vite umane e proteggere la collettività. A essere messa in discussione è stata la stessa sicurezza ed efficacia dei vaccini. La Corte chiarisce che non c’è stata alcuna violazione dei diritti fondamentali: non c’è stata – ha chiosato Castellone – alcuna punizione arbitraria, ma l’applicazione coerente di regole poste a tutela della sicurezza collettiva”.

Di “pietra tombale sulle teorie anti-vax e anti-Green Pass”, parla Alfonso Colucci, deputato del Movimento 5 stelle e capogruppo M5s nella commissione d’inchiesta sul Covid.

Per la “Corte era legittima, dunque, la disposizione con la quale veniva richiesto il Green pass per accedere ai luoghi di lavoro. Di conseguenza, era anche legittimo, in caso di mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione adeguata, che lo stesso fosse considerato assente ingiustificato e che quindi non avesse diritto alla retribuzione”.

Di recente, di disinformazione rispetto al Covid-19 si è continuato a parlare anche a livello di comunità scientifica: la scorsa estate, il virologo Fabrizio Pregliasco, rispondendo all’Adnkronos Salute sul primo caso di variante Nimbus (NB.1.8.1) in Italia, registrato all’ospedale policlinico San Martino di Genova, e il decesso segnalato dall’infettivologo Matteo Bassetti nello stesso ospedale, legato a una “forma devastante di polmonite da Covid“, variante LP.8.1., usò delle parole forti: “le vaccinazioni in genere e soprattutto quella anti-Covid non hanno avuto grandi adesioni. Questo è sicuramente un errore ed è un effetto della campagna diffamatoria sui vaccini che ancora continua in tante parti del mondo”.

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