di Lara Sardi, Scuola in Forma, 20.11.2021.
Si continuano a riscontare criticità nella gestione dei casi Covid a scuola: la Regione Sicilia trasmette importanti precisazioni in merito.
Da alcuni giorni sono entrate in vigore le nuove disposizioni ministeriali per la gestione dei casi Covid all’interno delle scuole: lavoro complesso per dirigenti scolastici e referenti Covid che si ritrovano a coordinare una situazione non certo semplice. Molte sono infatti le criticità riscontrate e la confusione generata. In merito arrivano importanti chiarimenti a cui attenersi.
Gestione dei casi Covid, nuove disposizioni e punti critici
La circolare ministeriale n. 50079 del 3 novembre scorso ha indicato le nuove disposizioni ministeriale per la gestione dei casi Covid a scuola: i cambiamenti apportati nel protocollo di sicurezza precedentemente adottato hanno in primo luogo lo scopo di ridurre la possibilità di contagi in ambito scolastico. Parallelamente si pongono come obiettivo di garantire le lezioni in presenza e scongiurare la DAD.
Tuttavia, già si riscontrano punti di criticità che generano tanta confusione: in primo luogo la tempestività con cui attuare in tampone zero (T0). A volte passano parecchi giorni dal momento della segnalazione a quello del test: in questo arco temporale non è obbligatorio attuare la Dad, che rimane a discrezione della scuola.
Chiarimenti dalla Regione Sicilia
La Regione Sicilia, giorno 17 novembre, diffonde nelle scuole una nota (Prot. n. 394263) con delle importantissime precisazioni. Chi tra alunni, personale docente e Ata non si sottoporrà al test T0 e T5 sarà soggetto obbligatoriamente a quarantena in base al proprio stato vaccinale. Così in fatti si legge:
“a) I soggetti che non eseguono il tampone al tempo zero (T0) e/o il tampone a tempo 5 (T5), essendo questo il programma di sorveglianza con testing dettato dal Ministero nella sopra citata circolare, saranno sotto posti a quarantena.
b) La durata della quarantena segue le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021: – Soggetti Vaccinati → 7 giorni di quarantena + test molecolare o antigenico oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico. – Soggetti non Vaccinati → 10 giorni di quarantena + test molecolare o antigenico oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico”.
Si precisa, inoltre, che i test riconosciuti e considerati validi per il programma di sorveglianza con testing sono i seguenti: tampone antigenico o molecolare rinofaringeo, tampone salivare molecolare.
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