Cresce la trasparenza di entrate e spese

di Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore, 7.1.2019

– Guida alla contabilità/1. Una circolare del ministero dell’Istruzione spiega come cambia (dopo 18 anni) l’amministrazione degli istituti.

Il programma annuale diventa un po’ più trasparente (e strettamente legato al Ptof, il piano triennale dell’offerta formativa, ndr); va approvato entro il 30 novembre (e non più entro il 31 ottobre); e, se il consiglio d’istituto non accende il semaforo verde entro il 31 dicembre, scompaiono i “tempi supplementari”: la parola passa subito all’Ufficio scolastico regionale (l’Usr, competente ad avviare la gestione provvisoria) per la nomina di un commissario ad acta (che in casi particolari può essere lo stesso dirigente scolastico).

Non solo. Le scuole potranno occuparsi in proprio di lavori di «piccola manutenzione e riparazione» degli edifici, su delega dell’ente locale proprietario; sarà possibile effettuare lavori urgenti salvo richiedere all’ente proprietario il rimborso. Per esempio, si potranno eseguire “in house” interventi di falegnameria, sostituzioni di guarnizioni, rubinetti, manutenzione di banchi e sedie. Si ampliano poi gli strumenti di incasso di rette, tasse, contributi, depositi posti a carico degli alunni: sono ammessi anche i Mav bancari o postali, il sistema PagoPa, l’incasso domiciliato, il bollettino, e altri strumenti di acquisizione di somme, come Pos fisico o virtuale.

Come cambia la gestione

È pronta la circolare del ministero dell’Istruzione che, in una ventina di pagine, fornisce le prime indicazioni operative a scuole, Usr e revisori dei conti sul nuovo regolamento che – dal mese corrente – cambia, dopo 18 anni, la gestione amministrativo-contabile degli istituti, recependo, in toto, le novità normative in materia di ordinativo informatico locale e fatturazione elettronica.

Il provvedimento impone, soprattutto, chiarezza su finalità e voci di spesa cui vengono destinati i contributi volontari versati dalle famiglie o le risorse reperite attraverso le raccolte di fondi, anche quelle effettuate attraverso l’adesione a piattaforme di finanziamento collettivo (crowdfunding).

L’impiego delle risorse

La dotazione finanziaria di ciascun istituto è costituita da risorse assegnate da Ue, Stato, Regioni, enti locali o altri enti pubblici, ma anche da finanziamenti privati o da entrate proprie («entrate di autofinanziamento»). Le risorse statali dovranno essere utilizzate, in via prioritaria, per «lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione, orientamento, come previste ed organizzate nel Ptof». Tutti gli altri fondi possono essere «autonomamente allocati» (purché non siano finanziamenti vincolati).

Gli effetti sui dirigenti

Rimandando alle pagine interne per gli approfondimenti tecnico-normativi e il riepilogo delle nuove competenze in capo al personale scolastico, in questa sede ci limitiamo a evidenziare un paio di novità che cambieranno il modus operandi, in primis di presidi e Dsga.

La circolare conferma, infatti, la modifica alle “soglie” per l’affidamento di lavori, servizi e forniture da parte delle scuole. In effetti, il nuovo regolamento prevede la possibilità per il dirigente scolastico di procedere con l’affidamento diretto entro 10mila euro, non più entro i 2mila. Al consiglio d’istituto spettano, invece, le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del preside, delle attività negoziali di importo superiore a 10mila euro. Le modalità di negoziazione tra i 10mila e i 40mila euro sono state lasciate ai regolamenti interni; ciò vale per l’acquisto di beni e servizi (per i lavori, la manovra ha elevato la soglia degli affidamenti diretti fino a 150mila euro).

Un’altra novità per i dirigenti e i Dsga è che i revisori dovranno programmare le visite. Un passo per favorire una migliore organizzazione delle scadenze amministrativo-contabili.


Affidamenti diretti «liberi» sotto la soglia dei 10mila euro

di Jacopo Greco,  Il Sole 24 Ore, 7.1.2019
– Guida alla contabilità/2. Per acquisti e appalti tra i 10 e i 40mila euro serve la delibera del consiglio di istituto con i criteri e i limiti delle procedure da seguire per il dirigente scolastico.

Dal 1° gennaio è in vigore il nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-contabile degli istituti scolastici (Dm Istruzione 129/ 2018), redatto dal ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con il ministero dell’Economia e delle Finanze.

Obiettivo semplificazione

Il regolamento opera una revisione organica del decreto precedentemente in vigore, adottato ben 18 anni fa, il 1° febbraio 2001. Lo scopo è quello di semplificare gli adempimenti delle scuole – pur con i vincoli derivanti dalla necessità di rispettare la normativa primaria – e di fornire agli istituti gli strumenti operativi che serviranno, fra l’altro, a supportarli nella loro attività quotidiana e anche a liberare risorse per il conseguimento del loro obiettivo primario: la didattica.

Le procedure di acquisto

Il nuovo regolamento interviene, tra le altre cose, anche nella disciplina relativa alle procedure di acquisto. La legislazione è particolarmente complessa al riguardo ed è oggetto di continue istanze di riforma, con l’attuale Governo al lavoro in un’ottica di ulteriore semplificazione. Per orientare e sostenere le attività delle scuole, in attuazione di specifiche previsioni del regolamento, il ministero dell’Istruzione, d’intesa con il Mef, ha adottato e sta adottando linee guida operative, schemi di atti di gara e altri modelli documentali.

Le nuove linee guida

Ad esempio, è stata già diffusa la circolare 24078/2018 sull’affidamento del servizio di cassa, che fornisce lo schema di convenzione e gli schemi di atti di gara e introduce, in considerazione del rilevante grado di standardizzazione del servizio, importanti elementi di semplificazione, soprattutto con riferimento ai criteri di aggiudicazione.

Nella circolare, infatti, si suggerisce di espletare l’affidamento sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo (articolo 95 del Dlgs 50/2016) e quindi, venendo a mancare valutazioni discrezionali, non c’è l’obbligo per le scuole di costituzione della commissione di gara.
Oltre a quelli citati, sono in fase di predisposizione ulteriori strumenti, che vedranno la luce nel 2019: ad esempio, linee guida generali e su temi specifici, schemi di provvedimenti di acquisto e di aggiudicazione, schemi di atti di gara riguardanti procedure complesse, come le concessioni di servizi bar e distributori automatici.

La gestione delle Reti

Il regolamento chiarisce, inoltre, alcuni punti relativi alla gestione contabile delle “Reti di Scuole”. Queste ultime sono istituti giuridici introdotti dal Dpr 275/1999, all’articolo 7, con lo scopo di creare sinergie tra istituzioni scolastiche – ciascuna nell’ambito della propria autonomia – per vari scopi tra cui quello di potenziare l’offerta formativa. Il regolamento entrato da poco in vigore nasce con l’intento di incentivare il ricorso alla Rete: per le scuole gli acquisti in forma aggregata sono un’opportunità molto vantaggiosa per conseguire dall’appaltatore risparmi di spesa e condizioni migliori anche sul piano tecnico.

Gli affidamenti diretti

Il nuovo regolamento, tenendo conto della peculiare realtà delle istituzioni scolastiche, prevede che, per gli affidamenti diretti sopra i 10mila euro, le scuole adottino una delibera interna di autoregolamentazione, nel rispetto dei principi comunitari e degli orientamenti dell’Anac, tra i quali, fondamentale, è quello relativo alla trasparenza. Al di sotto di questa soglia – che il precedente Dl 44/2001 aveva invece fissato a 2mila euro – il dirigente scolastico potrà procedere in piena autonomia. Viceversa, per gli affidamenti compresi tra i 10mila e i 40mila euro, sarà il consiglio di istituto a individuare, con apposita delibera, i criteri e i limiti delle procedure di acquisto, tenendo conto delle specifiche esigenze della singola istituzione scolastica, effettuando un’analisi attenta del fabbisogno ed avendo cura di fornire congrua motivazione delle scelte adottate. Anche per gli affidamenti di minore importo è sempre auspicabile che l’amministrazione consulti il mercato per individuare le condizioni tecnico-economiche migliori. Ad ogni modo, saranno le singole scuole a definire nel dettaglio le modalità.

Jacopo Greco: Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del ministero dell’Istruzione


.Il dirigente può dare l’ok a piccole opere urgenti

di Jacopo Greco,  Il Sole 24 Ore, 7.1.2019

Guida alla contabilità/3. La manutenzione diretta è limitata alle riparazioni: negli altri casi serve l’ok dell’ente proprietario.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole è uno dei temi affrontati dal nuovo regolamento sulla gestione amministrativo-contabile frutto della sinergia tra i ministeri dell’Istruzione e dell’Economia. L’obiettivo, in questo caso, è quello di disciplinare nel modo più chiaro possibile i rapporti tra scuole ed enti locali, nell’auspicio che in futuro gli interventi sugli edifici scolastici siano sempre più efficaci e tempestivi.

La competenza agli enti locali

Gli enti locali sono proprietari per legge degli edifici scolastici e, pertanto, anche gli interventi di manutenzione sono di loro competenza. Le scuole hanno però l’obbligo di denunciare agli enti competenti gli interventi strutturali e di manutenzione che devono essere eseguiti: come previsto dall’articolo 18, comma 3, del Dlgs 81/2008, gli obblighi relativi agli interventi citati si intendono assolti dal dirigente scolastico «con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico», vale a dire l’ente locale proprietario dell’immobile. D’altronde non potrebbe essere diversamente: le istituzioni scolastiche non hanno né le competenze tecniche necessarie, né le risorse economiche per poter svolgere in autonomia tali tipologie di lavori.

I lavori urgenti

Si deve, tuttavia, considerare che l’articolo 46, comma 2, del Dl 44/2001, prevedeva l’esecuzione di lavori urgenti e indifferibili da parte delle scuole, a prescindere dall’importo e per qualsiasi finalità («L’istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all’esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone immediata comunicazione all’ente locale competente, ai fini del rimborso»). Il regime normativo precedentemente in vigore però, non era esente da rischi: tra questi, per esempio, spiccava quello di caricare le istituzioni scolastiche di una responsabilità esorbitante rispetto alle effettive possibilità d’azione, sia tecniche che economiche.

Le novità

Nella stesura del nuovo regolamento, dunque, si è voluto attenuare questo rischio, restringendo, quindi, la possibilità per l’istituzione scolastica di espletare autonomamente lavori. Oggi le scuole hanno la possibilità (e non l’obbligo) di affidare lavori indifferibili e urgenti solo qualora siano qualificabili in termini di «piccola manutenzione e riparazione» e nella misura strettamente necessaria a garantire lo svolgimento delle attività didattiche. In questa tipologia di intervento, a titolo esemplificativo, rientrano le piccole riparazioni di falegnameria o idraulica, la manutenzione degli arredi scolastici danneggiati.
Anche in tali ipotesi, tuttavia, la scuola deve darne immediata comunicazione agli enti territoriali competenti, adottando ogni iniziativa di raccordo e di coordinamento possibile, in modo da consentire agli stessi enti di valutare, in relazione al tipo di contingenza emersa e alla tipologia di intervento da effettuare, se sia preferibile e possibile intervenire direttamente e con la tempestività dettata dall’urgenza. Prima di procedere all’affidamento a terzi del lavoro, le scuole dovrebbero contattare l’ente competente, informandolo delle emergenze rilevate. L’istituzione scolastica anticipainfatti i fondi necessari all’intervento, che dovranno essere poi rimborsati dall’ente locale.
All’infuori delle piccole manutenzioni urgenti, dunque, le scuole eseguono lavori solo qualora espressamente delegate dall’ente locale, con un atto formale che deve essere accettato dal dirigente scolastico della scuola delegata.

Le scuole proprietarie

Ci sono rare eccezioni rispetto alle norme sopra riassunte, costituite da i stituzioni scolastiche proprietarie degli edifici adibiti ad uso scolastico, magari perché ricevuti in donazione o per effetto di disposizione testamentaria. In questi casi, ovviamente,la scuola detiene il potere e la correlata responsabilità circa la gestione dei lavori sia di carattere ordinario sia straordinario.

La tutela operativa del Ds

Con un’apposita circolare attuativa di recente emanazione, il ministero dell’Istruzione ha fornito alle istituzioni scolastiche indicazioni di carattere operativo in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici, per tutelare i dirigenti scolastici in merito alle responsabilità connesse agli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.
A titolo esemplificativo, la circolare specifica le tipologie di interventi attivabili, descrive le modalità di comunicazione con l’ente locale. Infine, individua alcune casistiche – come, per esempio, i lavori relativi agli impianti (elettrico, termico, idraulico, eccetera) – nelle quali è opportuno che le istituzioni scolastiche si limitino ad effettuare interventi che abbiano f inalità conservative e non di rinnovamento.

Jacopo Greco: Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del ministero dell’Istruzione

Guida alla contabilità/3. La manutenzione diretta è limitata alle riparazioni: negli altri casi serve l’ok dell’ente proprietario.

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Cresce la trasparenza di entrate e spese ultima modifica: 2019-01-07T08:04:49+01:00 da
Gilda Venezia

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Gilda Venezia

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