Culpa in vigilando, quando docenti hanno responsabilità e quando no. Alcuni casi

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di Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola, 5.7.2018

– E’ una delle materie che ha visto la giurisprudenza italiana essere maggiormente impegnata, su più fronti, civili, penali e amministrativi.

Ovvero il tema della responsabilità della scuola in materia di vigilanza nei confronti degli studenti. Tematica calda ed in continua evoluzione.

Mancata adozione di adeguati provvedimenti dopo aver ricevuto segnalazioni:

Il Tribunale Roma Sez. XIII, con provvedimento del 04/04/2018 afferma che “ Sussiste la responsabilità della Scuola (per “culpa in vigilando” ai sensi dell’art. 2048 c.c.) dei danni non patrimoniali subiti dallo studente per non avere gli insegnanti ed il Dirigente preso adeguati provvedimenti contro l’aggressore, nonostante le ripetute segnalazioni ricevute.

Quando l’Istituto può essere esente da responsabilità:

Il Tribunale Genova Sez. II con Sent del 14/03/2018 afferma che “L’istituto potrà risultare esente da responsabilità, solamente provando che l’evento dannoso è derivato da una causa non imputabile alla scuola o ad un suo docente, essendo riconducibile ad un evento casuale non evitabile ed imprevedibile.”

Quando l’incidente è frutto di un danno procurato

Il Tribunale Milano Sez. X con Sent., 24/02/2018 così si pronuncia: “In tema di danno da responsabilità civile, con riguardo al rapporto che lega l’alunno alla scuola, non può essere invocato l’articolo 2048 c.c. poiché questa norma non si applica quando l’incidente non sia stato causato da comportamento illecito di altro allievo parimenti soggetto alla vigilanza del personale scolastico, bensì si sia trattato di un semplice infortunio in termini di danno auto – procurato.”

Così il Tribunale di Vicenza Sez. II, 29/08/2017: “In caso di sinistro autoprocuratosi dall’allievo nei locali della scuola (o delle sue pertinenze), la responsabilità dell’istituto scolastico va letta in chiave contrattuale. L’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo nella scuola determinano l’instaurazione di un vincolo negoziale, da cui sorge in capo all’istituto un’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sulla incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso. La qualificazione giuridica in termini contrattuali della responsabilità del precettore implica, in punto di onere probatorio, che il danneggiato debba esclusivamente dimostrare che il danno si è verificato nello svolgimento del rapporto, mentre sull’istituto grava, ex art. 1218 c.c., l’onere di provare che l’evento dannoso è stato determinato da causa a lui non imputabile: la prova, pertanto, che incombe sull’istituto si incentra nella dimostrazione di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e che questo, ciò nonostante, si è verificato per una causa non prevedibile né superabile con la diligenza adeguata alle circostanze del caso concreto.

Maggiore età dell’infortunato e responsabilità dei docenti e della scuola:

La Cass. civ. Sez. III Ord., 31/01/2018, n. 2334 (rv. 647926-01) così si pronuncia “ In tema di responsabilità civile dei maestri e dei precettori per fatto illecito dell’allievo, il raggiungimento della maggiore età (o di un’età ad essa prossima) da parte di quest’ultimo, seppure di per sé inidoneo a rendere inapplicabile la responsabilità ex art. 2048, comma 2, c.c., incide sul contenuto della prova liberatoria a carico dell’insegnante, nel senso che l’età maggiorenne deve ritenersi ordinariamente sufficiente ad integrare il caso fortuito, per essere stato l’evento posto in essere da persona che non necessita – quantomeno per attività materiali non specificamente correlate ad un insegnamento tecnico – di vigilanza alcuna poiché munita di completa capacità di discernimento tale da far presumere la non prevedibilità della condotta dannosa posta in essere, salva prova contraria da fornirsi da parte del soggetto danneggiato. (Fattispecie relativa a danno provocato ad una compagna di scuola dall’accalcamento e dalle spinte verificatesi all’uscita della palestra al termine della lezione di educazione fisica tra gli allievi frequentanti l’ultimo anno di scuola superiore).

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