D.L. Sostegni BIS: arriva il sì della Camera, il 21 luglio approdo al Senato. Ecco le misure per la scuola.

Gilda Venezia Obiettivo scuola,  14.7.2021.

Gilda Venezia

La Camera dei Deputati, con 444 voti favorevoli e 51 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione del Disegno di legge di conversione del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni BIS).

Non ci sono particolari novità rispetto a quanto già approvato nell’ambito della V commissione bilancio della Camera. Di seguito le misure che riguardano la scuola.

Adesso la palla passa al Senato dove il testo approderà mercoledì 21 Luglio già blindato. Ricordiamo, infatti, che il procedimento di conversione dovrà concludersi entro il 24 luglioragione per cui anche al Senato sarà sicuramente posta la questione di fiducia, senza possibilità di apportare ulteriori modifiche.

NUOVO CONCORSO STRAORDINARIO

Si prevede l’indizione di una procedura concorsuale straordinaria bandita sui posti che residuano dalle ordinarie operazioni di immissione in ruolo e da tenersi entro il 31 dicembre 2021, riservata ai docenti con 3 annualità di servizio nelle scuole statali, di cui almeno un anno di servizio specifico.

RISERVA DI POSTI NEI CONCORSI ORDINARI

Si prevede l’attribuzione di una riserva di posti pari al 30% nei concorsi ordinari che saranno banditi in seguito all’entrata in vigore del decreto in favore di coloro che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, 3 anni di servizio nelle scuole statali, di cui almeno uno specifico.

ASSUNZIONE DA GPS I FASCIA

Si prevede altresì che, in via straordinaria ed esclusivamente per l’anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le ordinarie immissioni in ruolo saranno assegnati con contratto a tempo determinato ai docenti inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli appositi elenchi aggiuntivi. In sostanza, l’emendamento approvato, rispetto all’attuale formulazione dell’art. 59 comma 4, prevede l’eliminazione del requisito delle 3 annualità di servizio necessarie per le assunzioni dalla prima fascia GPS per posti di sostegno, requisito che permane invece per le assunzioni da posto comune.  Sul punto si registrano però le perplessità della Ragioneria dello Stato secondo cui: “La modifica è suscettibile di determinare contenzioso oneroso da parte del personale docente su posto comune per violazione del criterio costituzionale di parità di trattamento, creando discriminazioni tra il personale che copre i posti di sostegno a cui non è applicata tale ulteriore condizione, con possibili esiti negativi per l’amministrazione, anche riferiti agli effetti finanziari.  Su tale aspetto sono necessari elementi e rassicurazioni da parte del Ministero dell’istruzione”.

ORGANICO COVID

All’art. 58 si prevede che il Ministero dell’Istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, possa adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici regionali, nei limiti delle risorse stanziate, per attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia. In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale di cui al periodo precedente assicura lo svolgimento delle prestazioni con le modalità del lavoro agile.

Parimenti, sarà possibile attivare ulteriori incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, per finalità connesse all’emergenza epidemiologica.

TAVOLO DI COORDINAMENTO

Ai fini dell’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale del Governo e nell’ambito della conferenza provinciale permanente di cui all’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tale fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell’istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All’esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione è monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini dell’eventuale adeguamento del citato documento operativo.

ARREDI SCOLASTICI

Al fine di garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2021/2022, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, con la dotazione di 6 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate alle istituzioni scolastiche che necessitano di completare l’acquisizione degli arredi scolastici. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto.

FONDO PER LE SCUOLE PARITARIE

Il fondo previsto dall’art. 58 comma 5 per le scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, viene incrementato da 50 a 60 milioni di euro. Inoltre, si aggiungono (oltre alle scuole paritarie primarie e secondarie) anche le scuole dell’infanzia paritarie fra quelle cui è destinato un contributo complessivo di € 50 mln nel 2021, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all’avvio dell’anno scolastico 2021/2022.

CONTRIBUTI PER LA CONCESSIONE DI DISPOSITIVI IN COMODATO

Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e di favorire la fruizione della didattica digitale integrata, le istituzioni scolastiche possono chiedere contributi per la concessione di dispositivi digitali dotati di connettività in comodato d’uso gratuito agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro annui».

CONCORSO PER DIRIGENTI TECNICI

Si opera una riorganizzazione istituendo presso il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del ruolo dei dirigenti, la sezione dei dirigenti tecnici con funzioni ispettive (al posto di un ruolo apposito per i dirigenti tecnici del Ministero dell’Istruzione, con ripartizione dei posti tra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria);
Si ridefiniscono i requisiti per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami, non più distinti a seconda del grado di istruzione, disponendo che possono partecipare:

  • i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali;
  • il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, confermato in ruolo, che sia in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica, ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ovvero di diploma accademico conseguito in base al previgente ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, e che abbia maturato un’anzianità complessiva, anche nei diversi profili indicati, di almeno 10 anni (a fronte di almeno 9 anni);

Si stabilisce che le prove concorsuali consistono in 2 prove scritte (a fronte di 3) e una provaorale. Le commissioni giudicatrici dispongono di 200 punti, di cui 100 da attribuire alle prove scritte, 60 alla prova orale e 40 alla valutazione dei titoli. Si dispone una che il bando di concorso può prevedere una riserva fino al 10% dei posti messi a concorso per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l’incarico di dirigente tecnico e abbiano svolto le relative funzioni ispettive per almeno 3 anni.

VEDI IL TESTO APPROVATO

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D.L. Sostegni BIS: arriva il sì della Camera, il 21 luglio approdo al Senato. Ecco le misure per la scuola. ultima modifica: 2021-07-14T17:57:26+02:00 da
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