– La Corte di Cassazione, sez. V pen., con Sentenza n. 27377/11, ha giudicato punibile per truffa e falso ideologico il docente che firma il registro elettronico nel caso in cui non sia all’interno dell’edificio scolastico.
Questo precedente giuridico sta preoccupando la maggior parte degli insegnanti che in questi giorni si stanno cimentando con le dinamiche della didattica a distanza. Quando si sta a casa non si può firmare il registro elettronico poiché si rischia di commettere il reato di falso ideologico art. 479 C.P. (codice penale).
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DAD: firmando il registro elettronico si rischia il reato di falso ideologico? ultima modifica: 2020-04-05T14:17:05+02:00 da
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