Categorie: Supplenti

Decreto scuola: l’emendamento per uno straordinario bis per i diplomati magistrali

di Bruno Ventura, Scuola in Forma, 13.12.2019

– Il decreto scuola continua il suo iter verso l’approvazione definitiva. In discussione in Parlamento ci sono anche le misure per i diplomati magistrali l’attesa è per uno straordinario bis chiesto a più riprese dagli interessati. Su questo versante si registrano gli interventi del senatore Mario Pittoni che ha proposto diversi emendamenti .Di seguito rimettiamo quello rivolto in particolar modo ai diplomati magistrali licenziati a seguito di giudizi definitivi.

Emendamento straordinario bis DM

Dopo l’art. 1 inserire il seguente:

Articolo 1 – bis

Modifica all’art. 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese»

«All’ art. 4, comma 1-undecies sono aggiunti i seguenti commi: 1-duodecies – Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie di cui al comma 1-octies, è bandito un nuovo concorso straordinario riservato ai docenti che siano forniti del titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o di analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, oppure diploma magistrale con valore di abilitazione o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico 2001/2002, purché i docenti in possesso dei predetti titoli abbiano svolto, a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, almeno una annualità di servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 oppure abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico, a qualunque titolo, nelle sezioni sperimentali previste dall’art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) attivate presso istituzioni scolastiche statali». I suddetti sono inclusi in una graduatoria di merito compilata con i medesimi criteri previsti dal successivo comma 1-octies. Alla suddetta graduatoria sono attribuiti i posti residui allo scorrimento delle graduatorie relative al concorso previsto alla lettera b) del comma1-quater. 1 Ter decies – Ai soggetti che hanno partecipato al concorso straordinario bandito ai sensi dell’art. 4 comma 1 del decreto-legge 12 luglio 2018 n. 87 convertito in legge 9 agosto 2018 n. 96 nonché a coloro che hanno titolo alla partecipazione al concorso di cui al precedente periodo spetta la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^ fascia.  1 Quater decies – Al fine di assicurare l’ordinato svolgimento dell’anno scolastico 2019/2020 e di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, all’esecuzione delle decisioni giurisdizionali che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati, presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell’elevato numero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; conseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

1 Quindecies – Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni per tutta la durata dell’anno scolastico 2019/2020, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1:

  1. a) trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2020;
  2. b) stipulando con i docenti di cui al comma 1, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2020.»

Relazione illustrativa

Con la pubblicazione e notifica di parecchie sentenze definitive in merito all’esclusione dei diplomati magistrali ante 2001/2002 dalle GAE, molti insegnanti in servizio di ruolo da alcuni anni o in servizio con contratti a tempo determinato dallo stesso numero di anni vengono licenziati e si trovano all’improvviso a non poter più lavorare, tra l’altro senza percepire alcuna indennità di disoccupazione, non ricorrendone le condizioni di legge.

Gli stessi, quando in possesso dei requisiti di servizio previsti all’art 4, comma 1 del Decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96 recante: «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese», hanno partecipato al concorso straordinario e sono in attesa della nomina in ruolo che, in alcune realtà territoriali, non potrà però arrivare prima di alcuni anni.

Se non in possesso di tali requisiti, questi insegnanti rischiano di uscire anche per lungo tempo dal circuito scolastico, continuando a rappresentare una delle tante criticità che affliggono il lavoro nella scuola. Né può considerarsi risolutivo l’accordo MIUR/sindacati siglato il 18 ottobre, perché si limita a “salvaguardare i rapporti di lavoro in corso”; tale misura aveva senso l’anno scorso, quando i procedimenti giurisdizionali non erano ancora conclusi ed era possibile salvaguardare la continuità lavorativa dei DM già inclusi in GAE, visto che la sentenza definitiva (e negativa) di merito sarebbe intervenuta alcuni mesi dopo la legittima costituzione del rapporto d’impiego. Ma la situazione ora è diversa e la misura, di conseguenza, inutile: le sentenze definitive di merito sono già state emesse e notificate; e gli uffici periferici del MIUR hanno dovuto darvi esecuzione cancellando i docenti interessati dalle GAE e conseguentemente dalle graduatorie d’istituto di I^ fascia; sempre di conseguenza sono stati rescissi sia i contratti a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato, lasciandoli senza lavoro.

Allo scopo di assicurare, nei limiti del possibile, la continuità lavorativa al predetto personale senza penalizzare coloro che essendo inseriti a pieno titolo nelle GAE e di conseguenza nella I^ fascia di istituto hanno maggior titolo non solo per l’acceso al ruolo ma anche per il conferimento delle supplenze, la norma prevede la precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto di II^ fascia per coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario bandito nel 2018 e, in subordine, a coloro che hanno titolo a presentare domanda per un nuovo concorso straordinario, pensato per chi non può ancora contare su due annualità complete di servizio prestato nella scuola statale (attuale sbarramento), pur lavorando da più anni tanto in supplenze nella statale che, con contratti di varia natura, nelle paritarie. Non va infatti dimenticato che tale concorso è stato varato per avviare a soluzione l’annoso problema dei diplomati magistrale, prima inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in forza di provvedimenti giurisdizionali e poi da queste estromessi in seguito alla sentenza a sezioni unite del Consiglio di Stato.

Una seconda e diversa edizione del concorso straordinario destinato a coloro che possiedono un solo anno di servizio (che punta a risolvere anche la questione del personale che ha prestato servizio nelle sezioni “primavera”), non scalfisce l’operatività della norma di riferimento ed evita la reazione di coloro che hanno già partecipato al concorso straordinario previsto dalla legge vigente, poiché viene rispettato il loro diritto di priorità temporale nell’accesso al ruolo. Tra le altre cose, si allarga il periodo di riferimento facendolo coincidere con l’entrata in vigore della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, con conseguente preclusione ai diplomati magistrali di inserirsi nelle predette graduatorie previa partecipazione a corsi straordinari abilitanti organizzati dallo Stato.

Il dispositivo comprende pure la reiterazione delle misure di salvaguardia previste lo scorso anno scolastico dal decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n. 96, per evitare cambiamenti traumatici, che si riverbererebbero negativamente sull’attività formativa.

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Decreto scuola: l’emendamento per uno straordinario bis per i diplomati magistrali ultima modifica: 2019-12-14T05:32:20+01:00 da
Gilda Venezia

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