Normativa sulla definizione delle quote di riserva per le immissioni in ruolo
Come previsto e già pubblicato in un nostro altro articolo, la normativa sulla definizione delle quote di riserva per le prossime 57.322 immissioni in ruolo del personale docente è presente nel documento delle istruzioni operative delle assunzioni.
Per l’attribuzione di tali quote si richiamano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica. Si richiama, inoltre, l’attenzione delle SS.LL. sull’obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all’art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’art.1, comma 2, della legge 407/98,ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. Si richiamano, altresì, le disposizioni contenute agli articoli 678, comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66
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Ecco le categorie che hanno diritto alla riserva del posto
Le riserve previste sono le seguenti: A) Superstiti di vittime del dovere / invalidi o familiari degli invalidi o deceduti per azioni terroristiche; B) Invalido di guerra; C) Invalido civile di guerra; D) Invalido per servizio; E) Invalido del lavoro o equiparati; M) Orfano o profugo o vedova di guerra, per servizio e per lavoro; N) Invalido civile; P) Non vedente o sordomuto.
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Percentuali di posti riferite alle singole riserve
La legge 68/99 accompagnata dalla C.M. 248 del 7.11.2000, che ne specifica le indicazioni applicative, è la norma che definisce le percentuali di posti riferite alle singole riserve.
All’art. 1 e all’art. 18, comma 2, vengono indicate le categorie di riservatari. La prima categoria riguarda le persone disabili cui la legge riserva una quota pari al 7% (Riserva N) dei posti da calcolare sul numero degli occupati a tempo indeterminato. La seconda categoria riguarda gli orfani, i coniugi superstiti e categorie equiparate, cui la legge riserva in via transitoria ed in attesa della ridefinizione della materia, la quota dell’1% (Riserva M).
Il calcolo dei posti da destinare ai riservisti, oltre a tenere conto delle suddette percentuali, deve tenere presente che a tale personale va attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti destinati alle nomine in ruolo. Detto 50% va ulteriormente distribuito a metà tra gli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari e nelle graduatorie ad esaurimento
La C.M 248/2000 che consigliamo di leggere approfonditamente, specifica anche che resta fermo in ogni caso, nelle distinte fasi di assegnazione delle sedi a livello regionale e provinciale, il diritto alla precedenza assoluta nella scelta della sede, per i soggetti di cui all’art. 21 della legge n. 104/92.
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