“Descolarizzare la scuola”, ci penserà la riforma. Un uomo solo non può fare “La Buona scuola”

Orizzonte_logo14di Katjuscia Pitino, Orizzonte Scuola, 13.4.2015

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Negli anni Settanta Ivan Illich, noto studioso e pensatore occidentale pubblicava un libro dal titolo inquietante “Descolarizzare la società” nel quale considerava la scuola colpevole di polarizzare la società, di non produrre né l’apprendimento né la giustizia.

Secondo Illich bisognava avviare “il disconoscimento costituzionale del monopolio della scuola”e calcando il primo emendamento della Costituzione americana egli stesso proponeva “il primo articolo di una dichiarazione dei diritti per una moderna società umanistica (…). «Lo Stato non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento dell’istruzione». Non dovrà esserci un rituale obbligatorio per tutti”. Nell’idea di Illich falciare la scuola dalla società significava considerare l’apprendimento come una scelta operata dal discente che doveva realizzare la sua formazione liberamente, a contatto con una società educante, ritenuta più attiva e formalmente più capace, rispetto ad un ambiente istituzionalizzato, di produrre un’educazione liberale. Illich aveva avanzato la sua alternativa alla scuola, indicando “nuove strutture di rapporti” che avrebbero favorito tutto ciò. L’idea del pensatore volgeva verso la rinascita dell’uomo epimeteico cioè di colui che apprende nell’incontro con l’altro, che sperimenta ed apprende dall’esperienza.

Oggi, in Italia, nel suo significato letterale l’idea di descolarizzare la società sembrerebbe piuttosto estrema perché mancano dei veri presupposti ideologici in grado di dare il via al lato buono di questa astrusa società senza scuola; sono infatti cambiati i tempi e la decostruzione della scuola si realizza, al contrario, attraverso metodi politici più nefandi.

Se paragoniamo il climax degli intenti di Illich alla nuovo Disegno di legge della scuola italiana sarà facile comprendere che molte delle proposte avanzate, suggeriscono strutturalmente una visione contorta della scuola, l’inizio di un processo che intende a tutti i costi non descolarizzare la società, bensì andare molto più avanti di Illich, che avrà avuto le sue buone ragioni. E’ proposta un’idea di scuola defraudata da ogni principio democratico e costituzionale, che punta verso la descolarizzazione della stessa scuola, introducendo principi autoritari ed antiliberali, calpestando diritti, negando iniziative, strombazzando insomma un modello di scuola impedita, suddita, regolata, alienata ― una scuola che non è più scuola, perché invece di progredire verso la sua piena valorizzazione, indietreggia ottusamente e miseramente verso orizzonti anacronistici. Per capire quanto sia stata forte l’intenzionalità del legislatore nel generare un simile disegno di legge si può parlare di un vero e proprio “Sommario di decomposizione” della scuola pubblica, tanto per citare il titolo di un libro del filosofo rumeno Émile Cioran.

Con la c.d. “Buona Scuola” inizierà un processo di de-legittimazione, de-costituzionalizzazione, de-collegializzazione, de-contrattualizzazione e de-legificazione della scuola pubblica. In breve una déblâcle assoluta per la scuola italiana che fa un passo indietro di oltre quarant’anni.

Come si descolarizza la scuola?

La nuova “Buona scuola” perché quella passata non era così, era soltanto scuola, pretende di introdurre un sistema di scuola assoluta, governata e gestita da un solo uomo, un uomo solo, il dirigente scolastico, che avrà pieni poteri procedimentali; l’art.2 afferma che “è rafforzata la funzione del dirigente scolastico per garantire una efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico pubblico”. Si annuncia così l’ingerenza di un potere datoriale che eliminerà di fatto ogni principio di parità ed imparzialità, che metterà in atto un processo di deificazione senza precedenti. Salva solo la ristretta rosa dei docenti che saranno scelti per coadiuvare il dirigente scolastico e i destinatari della valorizzazione del merito, così come previsto nell’art.11 del DDL. La meritocrazia passa quindi nelle mani di un solo uomo cosicché avremo tante meritocrazie ben diverse su tutto il territorio nazionale, variabili a secondo dei favoritismi e della servitù volontaria.

Il dirigente scolastico ora dovrà assicurare il buon andamento dell’autonomia scolastica. A tale scopo, svolgerà compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento esarà responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nonché delle scelte didattiche, formative e della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti (art.7).

I nuovi dirigenti scolastici in virtù del potere rafforzato:

  •  definiranno il piano triennale dell’offerta formativa;
  • avranno un potere preminente sugli organi collegiali che verranno così depauperati dal ruolo loro assegnato dall’attuale normativa vigente;
  • sceglieranno il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia che sarà determinato su base regionale;
  • proporranno gli incarichi di docenza di durata triennale ai docenti iscritti negli albi territoriali; questo significherà chiamata diretta con la conseguenza di scontrarsi con ampi spazi di discrezionalità, faziosità,
  • clientelismo, aumento del contenzioso nelle scuole.
  •  in futuro, potranno proporre gli incarichi di docenza al personale docente già di ruolo in servizio presso altra istituzione scolastica;
  • gestiranno le supplenze temporanee del personale docente;
  • individueranno fino a tre docenti tra quelli di ruolo che lo coadiuveranno nell’organizzazione dell’istituzione scolastica;
  • valuteranno i docenti nell’anno di prova (art.9), sulla base dell’istruttoria del docente della scuola al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor, sentiti il Collegio dei docenti e del Consiglio di istituto; tutto questo comporterà una modifica del “comitato per la valutazione del servizio dei docenti” art.11 D.Lgs. 297 del 1994. In caso di valutazione negativa il dirigente potrà provvedere alla dispensa dal servizio con effetto immediato, senza obbligo di preavviso. Se il personale proviene altro ruolo docente, il dirigente avrà altresì il potere di restituire al ruolo di provenienza il docente.
  • valorizzeranno il merito dei docenti (art.11), sentito il consiglio di istituto sulla base della valutazione dell’attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell’insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola. Fine del compenso accessorio deciso razionalmente in sede di contrattazione; intensificazione di comportamenti iniqui, frantumazione della professione docente.

Si tratta di poteri autoritari ed eccessivi che si concentreranno nelle mani di una sola persona che potrà decidere discrezionalmente del destino della scuola. Non si è capito se il DDL è stato partorito per cambiare la scuola, trasformandola appunto in buona scuola, o per modificare l’attuale assetto della funzione dirigenziale.

UN SOLO UOMO NON PUO’ FARE LA BUONA SCUOLA PERCHE’ SE AUMENTANO I POTERI AUMENTANO ANCHE LE RESPONSABILITA’

Il primo banco di prova dell’attività di questo nuovo dirigente cui, in forza del decreto, saranno amplificati i poteri di gestione e di organizzazione, sarà il PIANO TRIENNALE DELL’AUTONOMIA che verrà ad aggiungersi al POF, Piano dell’offerta formativa, ex art.3 del D.P.R. n.275 del 1999.

Il dirigente scolastico elaborerà il Piano triennale dell’offerta formativa diventando fautore assoluto della progettazione didattica ed educativa, con relativo infiacchimento dei poteri degli organi collegiali, i quali potranno solo essere “sentiti”.

Si andrà di conseguenza a novellare il T.U. in materia di legislazione scolastica, D.Lgs. n.297 del 1994, il che comporterà una non-partecipazione degli organi collegiali alla vita della scuola nelle sue finalità educative e didattiche; sarà infatti esclusivo compito del dirigente, all’interno del Piano triennale, già citato, definire le esigenze curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative della scuola. Ciò verrà a mortificare automaticamente la libertà di insegnamento dei singoli docenti. Fine quindi della competenze degli organi collegiali perché il dirigente potrà agire non rispettandole, come al contrario è attualmente sancito nell’art.25 del D.Lgs. n.165 del 2001.

Ciò significherà in termini operativi:

  • perdita del potere deliberante del collegio dei docenti in materia di funzionamento didattico;
  • perdita della funzione di indirizzo del consiglio di istituto.

Il disegno di legge, così come avanzato prospetta un traumatico ritorno al paradigma della scuola gentiliana degli anni 20: il capo di istituto ritornerà a vigilare sull’attuazione delle norme e della disciplina, è stato detto che sarà Preside Sindaco, Preside Sceriffo, ma si prefigura solo un modello dirigenziale come espressione di un sistema verticistico assoluto. E’un modello di dirigente che vanificherà nella scuola ogni approccio democratico.

Il Piano triennale dell’offerta formativa, in aggiunta a quanto previsto per il Piano dell’offerta formativa, elaborato dal dirigente scolastico indicherà:

  • il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia
  • le attività formative rivolte ai docenti;
  • il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa;
  • il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali.

L’organico dell’autonomia previsto dall’art.6 sarà finalizzato alle varie esigenze della scuola: curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative, determinato su base regionale verrà successivamente assegnato alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del fabbisogno espresso dalle stesse nei Piani triennali dell’offerta formativa; spetterà ai dirigenti scolastici dover scegliere il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia (art.2 comma 11).

L’organico dell’autonomia sarà composto dai posti comuni, quelli di sostegno e quelli per il potenziamento dell’offerta formativa. Nessuna menzione per il personale ATA che da sempre ha avuto un ruolo nel funzionamento della scuola.

Ai sensi dell’art.6 comma 3, il dirigente scolastico effettuerà le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell’autonomia, con il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili. L’utilizzo di questi docenti a tempo indeterminato per le supplenze temporanee dovrà consentire di realizzare risparmi di spesa sui capitoli per il pagamento delle supplenze brevi.

Sulla base dell’organico assegnato, sarà il dirigente scolastico a proporre gli incarichi di docenza ai docenti iscritti negli albi territoriali. Tale proposta mette in primo piano la discrezionalità del dirigente scolastico nella scelta dei docenti, facendo indietreggiare drasticamente quanto sancito all’interno dell’art.97 della Costituzione ossia il principio che“agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso”. Il reclutamento del personale tramite concorso pubblico è volto a garantire sia l’uguaglianza dei cittadini, sia “l’andamento imparziale della pubblica amministrazione” per impedire che possano prevalere interessi particolari o di gruppi.

Gli Albi territoriali

Con il nuovo disegno di legge i ruoli del personale docente diventeranno “RUOLI REGIONALI”, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per grado di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

Per il momento l’iscrizione a questi albi territoriali spetterà al personale neo-assunto, il dirigente scolastico proporrà gli incarichi di docenza ai docenti iscritti negli albi territoriali,sulla base di alcuni criteri, indicati nell’art.7 (incarichi di durata triennale rinnovabili, pubblicità di criteri che il dirigente scolastico adotta per selezionare i soggetti; pubblicità degli incarichi conferiti; pubblicità del curriculum dei soggetti scelti sul sito istituzionale, ecc.); un dei principi della nuova legge prevede che il dirigente scolastico potrà utilizzare il personale docente già di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l’abilitazione.

Ai docenti di ruolo, al momento dell’entrata in vigore della legge, non si applicherà la disciplina dell’iscrizione agli albi territoriali così come le proposte di incarichi al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione.

I docenti di ruolo confluiranno in questi albi territoriali solo in caso di mobilità territoriale e professionale: tale assunto determinerà la fine della mobilità interprovinciale.

Avanti tutta perché la descolarizzazione descolarizzerà la Scuola trasformandola in Buona Scuola.

“Descolarizzare la scuola”, ci penserà la riforma. Un uomo solo non può fare “La Buona scuola” ultima modifica: 2015-04-13T18:16:32+02:00 da
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