dalla Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia, 26.9.2020.
La dichiarazione dei servizi
La Dichiarazione dei servizi è un passaggio obbligatorio per tutti i docenti neoimmessi in ruolo ai sensi dall’art. 145 del Testo Unico approvato con DPR 1092/73.
La norma
Questo il testo dell’art. 145 del DPR 1092/1973:
Art. 145.
(Dichiarazione dei servizi e documentazione)
l dipendente statale, all’atto dell’assunzione in servizio è tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonché i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all’art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l’attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l’attestazione è fatta nel provvedimento di nomina a ordinario.
Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria può essere integrata dagli aventi causa.
Il dipendente, inoltre, è tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonché le successive variazioni. La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia prodotta dall’interessato, è acquisita d’ufficio.
I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza”.
Cosa dichiarare
In base a quanto disposto ogni insegnante al momento dell’assunzione deve a presentare l’elenco di tutti i servizi prestati i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali, il servizio militare, i periodi prestati in qualità di lavoratore autonomo, libero professionista o alle dipendenze di privati, nonché i titoli di studio conseguiti nei seguenti casi:
- prima assunzione con contratto a tempo indeterminato.
- prima assunzione con contratto a tempo determinato, in caso incarico annuale (anche per l’insegnamento della religione) o supplenza fino al termine delle attività didattiche.
La dichiarazione deve essere prodotta anche se negativa.
Tempi
La Dichiarazione dei servizi va compilata entro 30 giorni dalla data di assunzione in servizio (per i docenti neoimmessi in ruolo deve essere resa entro il 30 settembre.
Presentazione su Istanze on line
La dichiarazione fino a qualche tempo fa era prodotta su carta.
Ma dal 2017\2018 tale adempimento viene effettuata via telematica attraverso il portale di Istanze on line. In particolare, il MIUR con la nota n. 17030 dell’1 settembre 2017 ha chiarito che ogni docente potrà inviare alla scuola, convalidando i servizi presenti nel sistema e integrando quelli che assenti.
Ai docenti che producono la domanda di ricostruzione carriera nella piattaforma di Istanze on line è richiesto se è stato inoltratoil modello cartaceo della Dichiarazione dei servizi oppure se intendono utilizzare della compilazione on line.
Vedi anche:
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Ricostruzione di carriera e dichiarazione dei servizi, quando farla
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Istruzioni per la compilazione della Dichiarazione dei servizi Online
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Nota 1 settembre 2017 n. 17030
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Nota 13 settembre 2017 n. 2938
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Altri documenti
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NEOIMMESSI IN RUOLO. Dichiarazione dei servizi: domande entro il 30 settembre ultima modifica: 2021-09-08T05:24:01+02:00 da