Indubbiamente l’emergenza coronavirus (COVID – 19) ha comportato un cambiamento radicale e repentino del lavoro del personale scolastico che per la prima volta è stato “costretto per forza maggiore” a lavorare non più “in presenza” ma a casa (cd. smart working).
Quindi, con grande flessibilità e abnegazione il personale scolastico – privo di riferimenti normativi e in molti casi di strumenti – ha proseguito il rapporto con gli alunni/famiglie senza alcuna soluzione di continuità garantendo il diritto allo studio previsto dall’art. 34 dalla Costituzione.
Indubbiamente, lo smart working ha i seguenti vantaggi:
Quindi, la sfida a cui si dovrà confrontare tutto il mondo scolastico – successivamente alla fine dell’emergenza coronavirus – sarà quella di verificare la fattibilità di estendere lo smart working – anche dopo la fine della pandemia – ovviamente definendo, con tutte le parti, i parametri normativi e le tutele secondo le criticità che ad oggi stanno emergendo.
L’attività didattica è stata sospesa e, quindi, si è attivata la cd. didattica a distanza. Orbene:
Infine, i periodi di assenza dal servizio imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge (D.L. 9/20 art. 19 comma 3).
Secondo gli ultimi decreti emessi, durante il periodo emergenziale, le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.
È indubbio che il lavoro agile, Smart Working, pone un equilibrio difficile: bisogna esserci, avere un contatto costante, allo stesso tempo proprio il collegamento digitale, problemi per le famiglie con più figli, con genitori che hanno bisogno di usare pc e telefoni per lavoro, o con genitori che sono fuori per lavoro. Quindi, la cosa più difficile è “mantenere” l’equilibrio atteso che il personale scolastico si trova – spesso – a dover essere contemporaneamente: docente/coniuge/genitore.
Occorreranno – dopo la fine dell’emergenza – attente riflessioni e tutele perciò che concerne lo stress da lavoro correlato inteso come percezione di squilibrio avvertita dal docente quando le richieste provenienti dall’organizzazione e/o dell’ambiente di lavoro (inteso anche come famiglia) eccedono le proprie capacità individuali per fronteggiarle.
Lo Smart Working è tutelato anche comunitariamente, difatti, chi lo svolge deve avere gli stessi diritti (anche economici) rispetto a chi lavora in aula.
Pertanto, qualora il docente lavori tramite postazioni pc e, quindi, con l’ausilio di videoterminali si fa presente che ha diritto a una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale ai sensi del T.U. per la sicurezza, il D.L.G.S. n. 81 del 2008.
Inoltre, anche per il “lavoro da casa” il Dirigente Scolastico ha responsabilità in materia di sicurezza, per di più, l’INAIL (Circolare n. 48), si è pronunciata in merito ad alcune questioni come tutela assicurativa, classificazione tariffaria, retribuzione imponibile dichiarando che nessuna modificazione subisce il lavoratore con l’adozione di lavoro in modalità agile, infatti, è garantita anche la tutela in caso di infortuni e malattie professionali.
L’emergenza corona virus ha fatto nascere numerose riflessioni in merito alla tutela della privacy. Ad oggi, pertanto, manca una dettagliata disciplina legislativa finalizzata a tutelare il lavoratore dal controllo a distanza preservando la sua privacy e ovviamente la sua salute.
Nessun bisogno di consenso occorre alle scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza. Quindi, non occorre il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.
Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare l’utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione (Garante privacy prime istruzioni per l’uso del 30.03.2020).
Salerno, il 03.04.2020
Avv. Gianfranco Nunziata, Foro di Salerno
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Didattica a distanza durante il periodo del coronavirus ultima modifica: 2020-04-05T05:19:20+02:00 dadi Reginaldo Palermo, La Tecnica della scuola, 6.6.2024. Cosa dice il DL Scuola. La norma…
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