Didattica a distanza, non serve il consenso dei genitori per attivarla

di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 14.4.2020

– La modalità a distanza per fare didattica ha da subito fatto sorgere alcuni dubbi relativamemte alla privacy e al trattamento dei dati, sia per gli studenti (in particolare per i minorenni), sia per il personale coinvolto.

Per rispondere a questi dubbi, il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato, in data 26 marzo, un provvedimento, contenente le prime istruzioni per un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici:

Non serve il consenso dei genitori

Nel documento viene in particolare ribadito che non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.

In proposito, il Ministero ha pubblicato, nell’ambito delle FAQ riguardanti il Nuovo Coronavirus, la faq n. 18 predisposta in collaborazione con il Garante per la Protezione dei Dati Personali:

Le scuole devono acquisire il consenso dei genitori per attivare la didattica a distanza?

No. In relazione alla didattica a distanza, il consenso dei genitori non è richiesto perché l’attività svolta, sia pure in ambiente virtuale, rientra tra le attività istituzionalmente assegnate all’istituzione scolastica, ovvero di didattica nell’ambito degli ordinamenti scolastici vigenti.
Il trattamento dei dati personali in questi casi è necessario in quanto collegato all’esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita la scuola attraverso una modalità operativa prevista dalla normativa con particolare riguardo anche alla gestione della fase di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Pertanto, in questo ambito, le istituzioni scolastiche sono tenute ad informare gli interessati del trattamento secondo quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 nel caso in cui si stiano avvalendo di piattaforme di operatori per l’erogazione della didattica con modalità a distanza che non erano già in uso presso la scuola. In questo caso l’istituzione scolastica dovrà provvedere ad aggiornare l’informativa rilasciata agli interessati al momento dell’iscrizione includendo tra i destinatari dei dati personali (che vanno specificamente individuati) i nuovi operatori che, in qualità di Responsabili del trattamento, trattano i dati per conto dell’istituzione stessa.

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Didattica a distanza, non serve il consenso dei genitori per attivarla ultima modifica: 2020-04-15T04:32:44+02:00 da
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