Didattica sospesa, se firmo il registro commetto falso ideologico?

di Laura Biarella, Orizzonte Scuola, 14.4.202

– Pene fino a 10 anni. Facciamo chiarezza –

La legislazione emergenziale, regolamentando le attuali necessità sotto vari ambiti, stravolgendone l’impostazione ordinaria, nel settore scolastico ha imposto la sospensione dell’attività didattica fino alla data del 18 maggio. Nessuna norma ha specificato se, in questo eccezionale frangente, il docente sia onerato, o meno, dall’apporre la propria firma di presenza sul registro elettronico. L’interrogativo, a livello normativo, resta aperto, ma in base agli strumenti normativi esistenti è comunque possibile escludere ripercussioni penali.

Il quesito

A seguito della disposizione, in alcuni canali d’informazione scolastica è stato ipotizzato che la firma sul registro potrebbe integrare una fattispecie penale, individuata nel delitto di Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.). Per fornire un responso, è tuttavia necessario richiamare, a grandi linee, il quadro normativo di riferimento.

Il dovere del docente di tenere il registro

Il pilastro normativo in tema di registro di classe è risalente nel tempo, quando ancora era nominato “giornale”: l’art. 41 del R.D. n.965 del 1924 statuisce che “Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe, sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni. In fin d’anno presenta una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento”.

L’istituzione del registro elettronico

Il d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in l. 7 agosto 2012 n. 135, all’art. 7 comma XXXI, statuisce che: “A decorrere dall’anno scolastico 2012-2013 le istituzioni scolastiche e i docenti adottano registri on line e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico”. Inoltre, era stato previsto che il MIUR predisponesse, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l., un piano per la dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione, università e ricerca e dei rapporti con le comunità dei docenti, del personale, studenti e famiglie. Detto piano non risulta essere stato predisposto, vanificando di fatto il processo normativo e, dunque, rendendo non obbligatorio l’utilizzo del registro e pagelle elettroniche, con conseguente coesistenza, nella pratica, di entrambe le forme di registri, quella cartacea e quella elettronica. Ne è conseguito che l’esatta e puntuale compilazione dei registri (entrami: cartacea ed elettronica), rientranti nella categoria documentale degli atti pubblici, rappresenta un dovere istituzionale dei docenti, la cui inosservanza può comportare:

  • l’irrogazione di sanzioni disciplinari,
  • la configurazione di reati penali: art. 476 (falsità ideologica) e 479 (falsità materiale) c.p.

Ciò è stato confermato anche dalla V Sezione Penale della Corte di Cassazione che, nella pronuncia del 21 novembre 2019, n. 47241, ha ritenuto configurato il delitto di falso ideologico in atto pubblico a carico di professori, presidi e proprietari di una scuola parificata, accusati di aver alterato i registri elettronici di classe facendo risultare presenti allievi che effettivamente non c’erano, e barando sui programmi di studio svolti.

Provvedimento Garante Privacy n. 64 del 26 marzo 2020

Titolato “Didattica a distanza: prime indicazioni”, accenna al registro elettronico quale strumento di didattica, senza tuttavia offrire indicazioni in ordine all’eventuale apposizione della firma da parte del docente.

La didattica a distanza

Il d.l. 8 aprile 2020, n. 23, all’art. 2, comma III, ha statuito che in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.

Il DPCM 10 aprile

L’ultima disposizione emergenziale, in ambito scolastico (art. 1, c. I, lett. k, del DPCM del 10 aprile), ha prorogato il termine finale di sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, come anche la sospensione delle riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado.

L’art. 479 c.p. Lo schema ipotizzabile è il seguente:

  • soggetto agente: il docente (pubblico ufficiale),
  • elemento soggettivo: dolo generico, quindi la coscienza e la volontà della immutatio veri che deve essere provato e non è configurabile quando la falsità risulti essere oltre o contro l’intenzione del soggetto agente (il docente).
  • condotta: ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che:
  • un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza,
  • attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese,
  • ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute,
  • comunque, attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.
  • Pena: reclusione da 3 a 10 anni, essendo il registro un atto pubblico.

La posizione della giurisprudenza

La V Sezione Penale della Corte di Cassazione:

  • nella Sentenza del 21 novembre 2019, n. 47241, ha affermato che, nell’ambito dei delitti di falso ideologico in atto pubblico il registro di classe e il registro dei professori costituiscono atti pubblici di fede privilegiata, in relazione a quei fatti che gli insegnanti di una scuola pubblica o ad essa equiparata, cui compete la qualifica di pubblici ufficiali, attestano essere avvenuti in loro presenza o essere stati da loro compiuti;
  • nella Sentenza del 22 marzo 2013, n. 13769, sempre in tema di reati contro la fede pubblica, è stato ribadito che il registro di classe costituisce atto pubblico, con conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 479 c.p. in ipotesi di falsa annotazione in esso della presenza di un alunno.

Quando un docente è imputabile per il delitto di falso?

Attualizzando il quesito alle contingenze:

  • è possibile configurare una falsa rappresentazione dell’effettiva realtà da parte del docente nel momento in cui attesta l’attività di didattica a distanza sul registro elettronico e lo sottoscrive?
  • la firma sul registro elettronico, in occasione delle lezioni svolte a distanza, pur in assenza di indicazioni normative univoche, espone il docente a qualche tipo di conseguenza?

La risposta ovviamente è positiva, a condizione che sussistano tutti (nessuno escluso) gli elementi richiesti dall’art. 479 c.p. Specificamente, deve ricorrere anche quello soggettivo, cioè il dolo, o volontarietà dell’azione. Il reato ipotizzato appartiene, infatti, alla categoria dei delitti dolosi, con la conseguenza che la condotta del docente è considerata illecita solo ove lo stesso sia consapevole di attestare falsamente, sul registro elettronico, ciò che effettivamente non è avvenuto ovvero si sia verificato in maniera difforme rispetto a ciò che ha riportato sullo stesso registro. Si ribadisce, volontariamente e non accidentalmente. In conclusione, il docente chiamato a firmare il registro elettronico non si espone al rischio di commettere il reato di falso ideologico, qualora difetti sia la volontà che la consapevolezza di dichiarare il falso.

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Didattica sospesa, se firmo il registro commetto falso ideologico? ultima modifica: 2020-04-14T06:54:44+02:00 da
Gilda Venezia

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