Insegnanti

Dimissioni volontarie in corso d’anno

di Maria Grazia Antinoro, Educazione & Scuola, 1.12.2020.

Un excursus normativo.

Il Ministero dell’Istruzione, ogni anno, stabilisce il termine entro il quale il personale del Comparto Scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può presentare o ritirare la domanda di dimissioni volontarie dal servizio.

Tuttavia è possibile, per i dipendenti del comparto scuola, presentare domanda di dimissioni volontarie anche in corso d’anno, ma la decorrenza sarà sempre a partire dal 1^ settembre dell’anno scolastico successivo. Il dipendente, dunque, è tenuto a prestare regolare servizio fino alla fine dell’anno scolastico.

A stabilirlo è l’art. 1 del DPR 28/4/1998, n.3511 che permette al personale della scuola di rassegnare le dimissioni anche in corso d’anno, ma con decorrenza “dall’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo”

DPR n. 3511 del 28/4/1998
Articolo 1 Cessazione dal servizio

1-I collocamenti a riposo a domanda per compimento del quarantesimo anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall’impiego del personale del comparto “Scuola” con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall’inizio dell’anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata.
2- Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è stabilito il termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma 1 può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni.
3- La domanda di collocamento a riposo per compimento del quarantesimo anno di servizio si intende accolta alla scadenza del termine di cui al comma 2. Alla stessa data s’intende accolta la domanda di dimissioni, salvo che nei trenta giorni successivi essa non sia rifiutata o ritardata dall’amministrazione in quanto è in corso un procedimento disciplinare. Nel caso in cui l’accoglimento delle dimissioni sia ritardato, le stesse sono da intendere accolte dalla data di emanazione del relativo provvedimento di accoglimento da parte dell’amministrazione.
4- Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell’articolo 509, commi 2, 3 e 5, del testo unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, nonché alle domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto il predetto trattenimento.
5- L’amministrazione è tenuta a verificare, entro apposita data che è fissata dal decreto di cui al comma 2, l’avvenuta maturazione del diritto al trattamento di quiescenza. Qualora il personale dimissionario non abbia maturato tale diritto, l’amministrazione glielo comunica entro il predetto termine al fine di consentirgli di chiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione, il ritiro delle dimissioni. Trascorso tale termine la domanda non può essere ritirata. L’amministrazione è esonerata dal predetto adempimento qualora l’interessato abbia manifestato, nella domanda di dimissioni, la volontà di interrompere comunque il rapporto di impiego indipendentemente dall’aver maturato o meno il diritto al trattamento di quiescenza.

Lo stesso orientamento era già stato espresso dal D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994 , il T.U. del comparto scuola

D.Lgs. 16/04/1994 n. 297
Art. 510 – Dimissioni

1. Le dimissioni dall’impiego decorrono dal 1° settembre successivo alla data in cui sono state presentate.
2. Il personale di cui al presente titolo che abbia presentato le proprie dimissioni dall’impiego non può revocarle dopo il 31 marzo successivo.
3. Le dimissioni presentate dopo tale data, ma prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, hanno effetto dal 1° settembre dell’anno che segue il suddetto anno scolastico.
4. Il personale è tenuto a prestare servizio fino a quando non gli venga comunicata l’accettazione delle dimissioni.
5. L’accettazione delle dimissioni può essere rifiutata o ritardata quando sia in corso procedimento disciplinare.

Nell’esame dell’istituto giuridico delle dimissioni, però, bisogna considerare che Il D.lgs n. 29 del 1993, e successive modificazioni e integrazioni, ha prodotto la privatizzazione del pubblico impiego che , pertanto, viene regolato dalle norme del Codice Civile, nonché dalle norme sul pubblico impiego “solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili”.

Secondo l’art. 2118 cc il dipendente e il datore di lavoro possono entrambi estinguere “ad nutum” un rapporto di lavoro a tempo indeterminato : ciascuno dei contraenti, cioè, può recedere dal rapporto di lavoro per sua libera determinazione, con l’unico obbligo del preavviso quale è stabilito dal CCNL di comparto. Nel caso in cui il dipendente non rispettasse il periodo di preavviso, sarebbe tenuto a corrispondere al datore di lavoro un’indennità sostitutiva dello stesso, corrispondente allo stipendio che avrebbe percepito se avesse lavorato durante il preavviso.

Codice Civile
Art. 2118.
(Recesso dal contratto a tempo indeterminato).
Ciascuno dei contraenti puo’ recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita’. In mancanza di preavviso, il recedente e’ tenuto verso l’altra parte a un’indennita’ equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennita’ e’ dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

L’art. 23 del CCNL comparto scuola prevede un termine di preavviso diverso in base all’anzianità di servizio:

  • 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
  • 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
  • 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.

Un discorso a parte deve essere fatto per il personale ATA per il quale i CCNL aggiornato al 2018 non prevede obbligo di preavviso durante il periodo di prova

CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 2016-2018 TITOLO IV – PERSONALE ATA
Art 30 – Periodo di prova
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.

Le dimissioni di un dipendente, dunque, non necessitano, per divenire efficaci, dell’accettazione da parte dell’amministrazione, essendo un negozio unilaterale ricettizio.

A garanzia del buon andamento del servizio pubblico, però, il legislatore ha previsto che le dimissioni divengano efficaci a partire dall’anno scolastico successivo. Lo ha ribadito anche la Suprema Corte con la sentenza n. 2795/2015

Corte di Cassazione sentenza n. 2795/2015
“In caso di dimissioni di dipendenti di scuola pubblica, il principio secondo il quale l’atto di recesso unilaterale è idoneo a determinare la risoluzione del rapporto, a prescindere dall’accettazione del datore di lavoro, va contemperato con le esigenze di natura organizzativa collegate al buon andamento dell’attività scolastica, che impongono che i termini per la presentazione delle domande siano individuati dalla normativa di riferimento, e che, ai sensi dell’art. 10 del d.l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, ne individuano la decorrenza dal 1 settembre di ogni anno”

Il Dipendente dimissionario, però, potrebbe voler cessare il rapporto di lavoro con effetto immediato, abbandonando il servizio.
In questo caso è bene sapere che andrebbe incontro a conseguenze, non solo di natura economica (vista l’assenza del preavviso), ma anche disciplinare.
Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. 150/2009 (introduzione dell’art. 55 quater, comma 1, lett. b) del d. lgs. 165/2001), l’assenza ingiustificata costituisce illecito disciplinare sanzionabile con il licenziamento con preavviso se ricorrono i seguenti i presupposti:

  • assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio;
  • assenza priva di valida giustificazione per non più di sette giorni, nel corso degli ultimi dieci anni;
  • mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione.

D. lgs. 150/2009
Art. 55-quater (Licenziamento disciplinare).
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;

Tale disposizione ha natura di norma imperativa (cfr .art. 55, comma 1 e 2, d. lgs. 165/2001), e pertanto sostituisce le clausole contrattuali difformi ed abroga implicitamente le leggi e le altre norme di rango primario per ciò in cui entrino in contrasto .

In caso di assenza per abbandono del servizio a seguito di dimissioni, Il Dirigente scolastico ha dunque l’obbligo di diffidare il dipendente dimissionario a riprendere il servizio.

Nel caso in cui il dipendente non ottemperi alla diffida, il Dirigente scolastico invierà tempestiva comunicazione all’Ufficio per i procedimenti Disciplinari dell’Ambito Territoriale per l’avvio del procedimento disciplinare, nel rispetto dei termini previsti all’art. 69 del D. Lgs. 150/2009 come aggiornati dal DLgs 75/2017, dandone contestuale comunicazione al dipendente.

Secondo la dottrina più diffusa la fattispecie giuridica conseguente all’assenza ingiustificata del dipendente sarebbe il licenziamento disciplinare e non più la decadenza da pubblico impiego.

Tale istituto, previsto dall’art. 127 D.P.R. n. 3/1957, non trova più applicazione a seguito dell’avvenuta contrattualizzazione del pubblico impiego(d. lgs. 165/2001). Questo orientamento viene d’altro canto confermato dall’art. 146 del C.C.N.L.–Comparto Scuola 2006/09.

CONCLUSIONI

Qualora un dipendente della scuola voglia cessare il proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovrà presentare regolare istanza di dimissioni nella finestra temporale stabilita annualmente dal Ministero o, in alternativa, presentare istanza di dimissioni con il prescritto preavviso in qualsiasi altro momento dell’anno scolastico. Un dato, però, è certo: dovrà continuare a prestare regolare servizio fino al termine dell’anno scolastico in corso, in quanto le sue dimissioni avranno efficacia, giuridica ed economica, a partire dal 1^ settembre successivo.

Normativa di riferimento
DPR n. 3511/98- art. 1
D.lgs. n. 29 del 1993
Codice Civile – art. 2118
CCNL 2006/09- art. 23
CCNL 2016-18- art 30
D.Lgs. n. 297/94- artt.510 e 511
D. lgs. 150/2009- Art. 55-quater
D.M n. 159 del 12-11-2020
D.lgs 75/2017

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Dimissioni volontarie in corso d’anno ultima modifica: 2020-12-06T07:40:35+01:00 da
Gilda Venezia

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