Dipendente pubblico e segnalazione condotte illecite: guida alla tutela

Orizzonte_logo14

di Lucrezia Di Dio,  Orizzonte Scuola  10.6.2015.  normativa02

Come si tutela il dipendente pubblico che segnala casi di condotta illecita di cui sia venuto a conoscenza sul luogo di lavoro?

Le linee guida per la tutela del dipendente che segnala illeciti sono state pubblicate dall’ANAC con la determinazione 6 del 28 aprile 2015 che si rivolge alle amministrazioni pubbliche, comprese le istituzioni scolastiche.

La tutela deve garantire innanzitutto la riservatezza dell’identità di chi segnala l’illecito, se quest’ultimo la rende nota. Nel caso quindi che chi segnala non si renda riconoscibile la norma non compete anche se le segnalazioni anonime devono comunque essere prese in considerazione dell’Autorità competente, anche se queste ultime saranno gestite e trattate con canali distinti rispetto alle segnalazioni in cui si rende nota l’identità del segnalante.

La tutela, quindi, serve a preservare il dipendente pubblico che segnala condotte illecite rilevate sul luogo del lavoro da eventuali atti di ritorsioni.

Quali sono gli oggetti della segnalazione che vanno tutelati?

Oltre alle condotte illecite contro la pubblica amministrazione, le ipotesi di corruzione, anche le situazioni di abuso di potere o i fatti che evidenzino il malfunzionamento della pubblica amministrazione a causa di un uso improprio delle funzioni attribuite ad un dipendente possono rientrare in condotte illecite.

Nel documento dell’ANAC si elencano come condotte illecite anche:

  • sprechi
  • nepotismo
  • demansionamenti
  • mancato rispetto dei tempi procedurali
  • assunzioni non trasparenti
  • false dichiarazioni
  • violazione delle norme ambientali
  • violazione della sicurezza sul lavoro
  • irregolarità contabili

Le condotto da segnalare devono essere riguardanti situazioni di cui il soggetto sia venuto a conoscenza tramite il suo rapporto di lavoro, ma anche informazioni recepite in maniera casuale mentre si svolge il proprio lavoro. Non sono, invece, prese in considerazione le segnalazioni che derivano da sospetti o pettegolezzi. Non è necessario che il dipendente che segnala sia sicuro al 100% della veridicità dei fatti o di chi li abbia commessi, basta che egli pensi che sia probabile che l’illecito si sia verificato.

Tutela del dipendente: quali condizioni

Nel caso di segnalazioni false non è dovuta tutela al dipendente. La norma, inoltre, presenta delle lacune per quanto riguarda la cessazione della tutela verso il dipendente. Anche se si andasse incontro ad un provvedimento disciplinare per calunnia, l’identità del dipendente deve essere tutelata fino alla fine dello stesso e fino all’eventuale provvedimento disciplinare del segnalato.

Dipendente pubblico e segnalazione condotte illecite: guida alla tutela ultima modifica: 2015-06-18T11:48:41+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl