Diplomati Magistrali, piovono altri depennamenti

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 4.5.2019 

– Mentre si attende ancora per il responso della Corte di Cassazione, avanza la petizione europea “Scirpoli” e prosegue l’espletamento delle prove orali del Concorso Straordinario nelle varie regioni. Queste le vicende che ruotano intorno ai Diplomati Magistrali. Ma si aggiungono anche nuovi depennamenti dalle Gae. Il Consiglio di Stato sceglie ancora una volta di uniformarsi ai pareri negativi delle due Plenarie.

La situazione processuale che vediamo chiaramente delineata si inserisce in un contesto uniforme di respingimento delle pretese dei Dm.

Usp Pavia depenna altri Diplomati Magistrali

A seguito delle sentenze 2762/2019 e 2764/2019 del Consiglio di Stato emesse il 29/04/2019, l’Usp di Pavia ne ha dato esecuzione con decreto in data 30 aprile, disponendo definitivamente il depennamento dalle Gae di tutti i ricorrenti indicati nelle sentenze stesse.

Si tratta di un centinaio di Dm inseriti con riserva nelle suddette graduatorie a seguito di provvedimento cautelare, la maggior parte dei quali assunti già di ruolo con riserva.

I dirigenti scolastici provvederanno anche a disporre il conseguente depennamento dalla I fascia G.I.

Le ragioni del Consiglio di Stato

Le due citate sentenze di merito negative vanno ad accodarsi alle altre che in questi mesi si stanno abbattendo sui Diplomati Magistrali. Le ragioni sono pressoché identiche.

In sintesi:

  • Anche in queste sentenze si ribadisce che nelle Gae deve essere incluso solo “il personale docente già abilitato o con abilitazione in corso di conseguimento”, o nella fascia aggiuntiva prevista a partire dall’a.s 2012/2013, “chi avesse frequentato corsi abilitanti o corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria”, stabilendo espressamente come “gli appellanti non rientrano in alcune delle categorie per le quali è normativamente consentito l’inserimento in Gae”.
  • Si legge inoltre come osti all’inserimento nelle Gae degli stessi insegnanti anche “il divieto legislativo espresso di integrare le ridette graduatorie, essendo consentito soltanto l’aggiornamento della posizione di quanti vi siano già inseriti”.
  • Si fa poi nuovamente leva sul concorso pubblico come forma di reclutamento del personale della P.A, in quanto “meccanismo imparziale”. Canale d’accesso a cui può derogarsi “solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico”.
  • Viene rigettato inoltre ogni dubbio di legittimità costituzionale nei confronti dell’art.3 Cost, vale a dire del principio di uguaglianza, non ravvisandosi fattori di differenziazione in contrasto con tale principio.
  • E viene rigettato ogni dubbio di contrarietà anche nei confronti dell’ordinamento dell’UE come già a suo tempo spiegato nella decisione dell’Adunanza Plenaria del 2017.
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Diploma magistrale non abilitante

Infine, lo stesso elemento che il Cds non intende abbandonare nelle sue decisioni: la valenza non abilitante del Diploma Magistrale.

Nelle succitate sentenze infatti si legge che quanto richiesto dagli appellanti “risulta contraddetto dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria (…) a cui il Collegio intende prestare adesione”. E ne vengono riportati alcuni passi: “il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle Gae del personale docente ed educativo”.

Si aggiunge poi che manca una norma che riconosca il suddetto diploma, conseguito entro gli anni indicati, come titolo legittimante l’inserimento nelle Gae. Secondo il Cds rappresenterebbe solo titolo idoneo alla partecipazione a sessioni di abilitazione all’insegnamento o a concorsi per titoli ed esami, ma “di per sé non consente immediato accesso ai ruoli”.

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