di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 4.5.2019
– Mentre si attende ancora per il responso della Corte di Cassazione, avanza la petizione europea “Scirpoli” e prosegue l’espletamento delle prove orali del Concorso Straordinario nelle varie regioni. Queste le vicende che ruotano intorno ai Diplomati Magistrali. Ma si aggiungono anche nuovi depennamenti dalle Gae. Il Consiglio di Stato sceglie ancora una volta di uniformarsi ai pareri negativi delle due Plenarie.
La situazione processuale che vediamo chiaramente delineata si inserisce in un contesto uniforme di respingimento delle pretese dei Dm.
A seguito delle sentenze 2762/2019 e 2764/2019 del Consiglio di Stato emesse il 29/04/2019, l’Usp di Pavia ne ha dato esecuzione con decreto in data 30 aprile, disponendo definitivamente il depennamento dalle Gae di tutti i ricorrenti indicati nelle sentenze stesse.
Si tratta di un centinaio di Dm inseriti con riserva nelle suddette graduatorie a seguito di provvedimento cautelare, la maggior parte dei quali assunti già di ruolo con riserva.
I dirigenti scolastici provvederanno anche a disporre il conseguente depennamento dalla I fascia G.I.
Le due citate sentenze di merito negative vanno ad accodarsi alle altre che in questi mesi si stanno abbattendo sui Diplomati Magistrali. Le ragioni sono pressoché identiche.
In sintesi:
Infine, lo stesso elemento che il Cds non intende abbandonare nelle sue decisioni: la valenza non abilitante del Diploma Magistrale.
Nelle succitate sentenze infatti si legge che quanto richiesto dagli appellanti “risulta contraddetto dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria (…) a cui il Collegio intende prestare adesione”. E ne vengono riportati alcuni passi: “il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle Gae del personale docente ed educativo”.
Si aggiunge poi che manca una norma che riconosca il suddetto diploma, conseguito entro gli anni indicati, come titolo legittimante l’inserimento nelle Gae. Secondo il Cds rappresenterebbe solo titolo idoneo alla partecipazione a sessioni di abilitazione all’insegnamento o a concorsi per titoli ed esami, ma “di per sé non consente immediato accesso ai ruoli”.
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Diplomati Magistrali, piovono altri depennamenti ultima modifica: 2019-05-05T06:02:35+02:00 da14.5.2024. Dalla normativa emergono tre possibili casistiche con valutazioni differenti in base al percorso di…
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