TuttoscuolaNews, n. 1130 del 17.6.2024.
La polemica sui diplomifici, aperta nei giorni scorsi da un servizio di Repubblica (mutuato sostanzialmente dai continui approfondimenti in merito di Tuttoscuola e firmato da un giornalista che – a differenza dei colleghi dello stesso giornale e non solo, è da sempre allergico alle citazioni del lavoro degli altri, come la deontologia professionale vorrebbe), ha indotto prontamente il ministro Valditara a prendere le difese dei suoi progetti, dichiarando che la riforma contro i diplomifici “diventerà necessariamente legge prima del 31 dicembre 2024”.
In base a questa dichiarazione, pertanto, le restrizioni approvate nel corso del 2024-25 potranno diventare operative soltanto dal 2025-26 (come da tempo aveva previsto Tuttoscuola), cioè due anni dopo la denuncia dei nostri dossier pubblicati nell’estate scorsa. Meglio tardi che mai, ovviamente.
Nel marzo scorso, quando il Consiglio dei Ministri aveva approvato il disegno di legge sui diplomifici – a proposito, chi l’ha visto quel ddl, dato che non sembra ancora presentato in Parlamento? – il ministro aveva dichiarato, tra l’altro, che non sarebbe stata possibile l’“attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi”.
È tuttavia opportuno chiarire una questione di fondo, dirimente anche per le problematiche dei diplomifici. L’organizzazione degli indirizzi di studio è notevolmente differenziata tra istituti statali e istituti paritari. Per i primi si costituiscono gruppi di studenti per indirizzo di studio, accorpati all’interno della stessa classe entro il limite numerico minimo previsto (ad esempio, almeno 27 studenti nelle classi prime). Nelle classi terminali statali si può costituire teoricamente una sola classe collaterale, indipendentemente dal numero di indirizzi presenti nella classe.
È, quindi, il numero di studenti che dà vita alla costituzione della classe in istituti statali.
Negli istituti paritari, invece, ogni indirizzo di studio fa vita a sé, indipendentemente dal numero di studenti iscritti. Può capitare (anzi, capita spesso) che nel quarto anno vengono attivati diversi indirizzi di studio (Tuttoscuola ha rilevato alcuni istituti paritari con 6, 7 e fino a 8 indirizzi di studio diversi, con un numero di studenti del quarto anno che spesso si contano sulle dita di una mano).
Ogni indirizzo di studio attivato nel quarto anno degli istituti paritari, con le regole attuali, è legittimato ad attivare una classe terminale collaterale. Non importa se nell’insieme il numero complessivo degli studenti non basterebbe a costituire una classe: è il numero degli indirizzi di studio che conta, non il numero degli studenti. E così gli istituti sospetti fanno il pieno di iscrizioni al quinto anno.
Va precisato che la maggior parte degli istituti paritari non si avvale di questa opportunità, ma lo fanno con successo soprattutto certi istituti chiacchierati.
Per una questione di equità (e di serietà), prima ancora di prevedere, come dispone il ddl contro i diplomifici, non più di una classe collaterale per ogni indirizzo di studio, la riforma dovrebbe prevedere, invece, non più di una classe collaterale per ogni classe negli istituti paritari (con accorpamento nella stessa classe di indirizzi entro il limite numerico minimo previsto), come per gli istituti statali.
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