di Vittorio Borgatta, InfoDocenti.it, 9.1.2023.
In Italia ci sono una marea di norme che spesso restano lettera morta. Uno di questi casi riguarda da vicino la scuola: nonostante ci sia una norma del codice anticorruzione che prevede la rotazione dei dirigenti della Pubblica Ammiinstrazione, i dirigenti scolastici possono restare nella stessa scuola per tutto il tempo che vogliono. Almeno finora.
L’articolo del Messaggero
La scorsa settimana, il Messaggero, partendo dalle parole che Rocco Pinneri, direttore dell’USR Lazio, avrebbe rivolto ai DS durante un incontro – “dal prossimo anno i dirigenti scolastici che hanno già svolto due mandati nello stesso istituto” (significa sei anni) “andranno trasferiti. Lo prevede una norma. E se non la applico, la Corte dei conti non registrerà più i vostri contratti” -, ci ha raccontato che sono a rischio trasferimento almeno il 15% dei dirigenti scolastici italiani, perché sono in servizio nella stessa scuola da più di sei anni.
L’opposizione dei sindacati
Sono contrari all’applicazione di questa norma sia l’ANP che CGIL, CISL, UIL e SNALS – la Flc CGIL promette addirittura di dare battaglia sul tema. Le loro ragioni? Più o meno tutti dicono le stesse cose: non si può considerare la scuola come i grandi apparati amministrativi della Pubblica Amministrazione. Come accade spesso in Italia, le norme riguardano solo gli altri.
Misura doverosa
Come docente, non posso fare a meno di affermare che mi sento poco rappresentato dai sindacati che hanno difeso a spada tratta la categoria dei dirigenti scolastici. Far ruotare i DS, come tutti i dirigenti della Pubblica Amministrazione, non serve solo per limitare i rischi di corruzione.
Il dirigente scolastico oggi ha un potere assoluto nella scuola che è chiamato a dirigere. Se ci resta a lungo può finire per considerare l’istituto come un feudo personale. E questo non può che fare danni, prima di tutto nella didattica. Ma tanti fanno finta di non vederlo.
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Dirigenti scolastici, la Corte dei Conti chiede di rispettare l’obbligo di rotazione ultima modifica: 2023-01-09T11:53:37+01:00 da