Insegnanti

Diritto alla disconnessione, ma l’obbligo può esserci solo se la scuola fornisce gli strumenti al docente

di Reginaldo Palermo ,  La Tecnica della scuola, 2.1.2021.

Con il passare dei mesi e soprattutto con il permanere della situazione di emergenza il diritto alla disconnessione previsto dall’ultimo Contratto nazionale del comparto scuola sta mostrando tutti i suoi limiti che peraltro erano facilmente prevedibili fin dall’inizio.
Le criticità sono diverse e le testimoniano anche gli stessi nostri lettori che ci segnalano situazioni a loro dire sgradevoli.

In più di un articolo abbiamo parlato di docenti che lamentano di dover di fatto garantire una reperibilità pressoché totale e di dover essere connessi indipendentemente da ciò che prevede lo stesso contratto di istituto.

Intanto va precisato che il CCNL prevede che attraverso il contratto di istituto debbano essere individuate le modalità per consentire al personale di essere “disconnessi”.
E’ però evidente che definendo la fascia di disconnessione si stabilisce implicitamente che nelle restanti ore si è in qualche modo tenuti ad essere connessi.

Ed è a questo punto che nascono i problemi contrattuali, legali e anche pratici.
Per esempio, se il contratto della scuola X prevede che dalle ore 18 alle ore 7.30 del giorno successivo ci sia il diritto alla disconnessione è evidente che alle ore 16 si è tenuti ad essere connessi e quindi si ha l’obbligo di ricevere (ed eventualmente rispondere a) messaggi di whatsapp, SMS e semplici mail.
Il punto però è: con quali strumenti il docente si deve connettere?
Per ricevere messaggi WA o mail sul proprio dispositivo mobile è indispensabile disporre di uno smartphone adeguatamente “equipaggiato”: ma allora questo vuol dire che i docenti devono obbligatoriamente disporre di uno strumento del genere?
E se il docente – per le più diverse ragioni – intendesse utilizzare un telefono di vecchia concezione o non volesse installare i servizi di messaggistica e di posta elettronica sul proprio smartphone, come potrebbe essere connesso?

La conclusione è piuttosto evidente: l’obbligo di connessione può essere invocato solo nel momento in cui il datore di lavoro fornisca al dipendente la strumentazione necessaria.
Il punto chiave di tutta la questione è che questi problemi nascono proprio dall’aver istituito il diritto alla disconnessione che fa immediatamente pensare ad un obbligo di connessione.

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Diritto alla disconnessione, ma l’obbligo può esserci solo se la scuola fornisce gli strumenti al docente ultima modifica: 2021-01-02T18:10:05+01:00 da
Gilda Venezia

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