di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola 27.11.2017
– La circolare INPS 23 novembre 2017, n. 174 fornisce chiarimenti in merito alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI con alcune tipologie di attività lavorativa e con alcune di reddito.
L’articolo 9, commi 2 e 3 e l’articolo 10, comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015 ha infatti individuato alcune situazioni nelle quali, in presenza di concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpI conserva il diritto alla prestazione, ridotta di un importo pari all’80 per cento del reddito previsto derivante dall’attività di lavoro, a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto.
Da quando tale norma è stata introdotta, l’esperienza operativa sta proponendo situazioni sempre nuove nei confronti delle quali l’INPS ritiene necessario fornire alcune precisazioni.
In particolare la circolare si occupa di:
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