Diversamente abili, il diritto all’istruzione prevale sulle decisioni della scuola

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L’istruzione dei minori portatori di handicap è un diritto fondamentale, riconosciuto a livello costituzionale ed internazionale, che non può essere leso dalla decisione dell’amministrazione scolastica di ridurre senza adeguata motivazione il monte ore di sostegno assegnato al minore dal Piano educativo individuale (Pei). A ricordare – ancora una volta – questa regola è il Tar di Campobasso con la sentenza 220/2016.

Il caso
La vicenda è quella classica dell’amministrazione scolastica che decide senza addurre una motivazione adeguata di decurtare le ore di sostegno scolastico attribuite dagli organi consultivi competenti nel Piano educativo individuale. Nella specie, si trattava di una bambina affetta da grave handicap di cui alla legge 104/1992 il cui monte ore di sostegno era stato ridotto da 240 a 189 ore.

Il diritto allo studio del disabile
La sentenza con cui il Tar accoglie il ricorso della madre dell’alunna disabile si distingue per l’importanza che i giudici attribuiscono al diritto allo studio dei minori portatori di handicap, che trova consacrazione nell’articolo 38 comma 3 della Costituzione, nonché riconoscimento nella Convezione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Per il Collegio, poi, l’effettività di tale diritto è assicurata mediante la predisposizione di misure idonee a garantire ai ragazzi disabili la frequenza degli istituti di ogni ordine e grado, come appunto l’assegnazione di un insegnante di sostegno e di un monte ore di assistenza specifica, quest’ultima calibrata in funzione del livello di disabilità «asseverata dalla diagnosi funzionale (Df) e dal profilo dinamico-funzionale (Pdf), annessi al Piano educativo individuale». Tali misure sono necessarie per garantire una «piena partecipazione all’attività scolastica», sia con i docenti che con i compagni, e costituisce un elemento fondamentale nel piano di recupero e inserimento dei minori disabili.
Ciò posto, afferma il Tar, una volta che gli organi sanitari e tecnico-consultivi competenti abbiano «asseverato e sollecitato un determinato tipo di sostegno, sia qualitativo che quantitativo», l’amministrazione scolastica non può «senza adeguata motivazione relativa alle condizioni specifiche del minore, ridurre in modo ingiustificato e consistente l’entità delle ore di sostegno ritenute necessarie dai suddetti organi».

Diversamente abili, il diritto all’istruzione prevale sulle decisioni della scuola ultima modifica: 2016-07-20T06:14:37+02:00 da
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