Divieto di utilizzo dei cellulari in classe:
tra la responsabilità della custodia dei device e l’impossibilità di effettuare perquisizioni.
Riceviamo e pubblichiamo le considerazioni inviate in redazione dall’avvocato Gianfranco Nunziata, del foro di Salerno, sulla delicata questione dell’utilizzo degli smartphone a scuola, dopo l’emanazione delle note ministeriali che nel vietano l’utilizzo durante la permanenza degli studenti a scuola.
Con la nota ministeriale del 16.06.2025 n. 3392 è stato stabilito per l’a.s. 2025/2026 il divieto di utilizzo – anche per gli studenti del secondo ciclo di istruzione – dello smartphone durante l’orario scolastico anche a fini didattici rimettendo all’autonomia scolastica l’individuazione delle misure organizzative atte ad assicurare il rispetto del divieto in questione.
Preliminarmente, occorre considerare che il divieto di usare il cellulare a scuola, in particolare durante le lezioni, è valido sia per gli studenti sia per i docenti.
In merito agli studenti il Ministero ha fondato il divieto sulla tutela del diritto alla salute e sul principio del benessere psicofisico degli studenti (art. 32 Cost.) sempre però nel rispetto dell’autonomia scolastica.
Sui riferimenti normativi
Orbene – in riferimento al divieto di uso di cellulare da parte degli studenti – occorre premettere che anche se i docenti o dirigenti scolastici sono pubblici ufficiali non possono effettuare perquisizioni personali, degli zaini o nelle tasche degli alunni perché ai sensi dell’art. 13 della Costituzione “la proprietà privata è inviolabile“, difatti, solo l’Autorità Giudiziaria può procedere alla perquisizione dei beni di proprietà privata.
Difatti, il telefono cellulare è un oggetto personale privato su cui non possono estendersi i controlli dei docenti senza che questo comporti una lesione dell’altrui riservatezza.
Pertanto, qualora il docente effettui eventuali perquisizioni personali – anche preventive – lo stesso potrà essere condannato per il reato di violenza privata ai sensi dell’art. 609 c.p. e 610 c.p., infatti, ai sensi dell’art. 609 c.p.: “Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno”.
Quindi, il docente, oltre a non poter effettuare alcuna perquisizione non può sequestrare – anche per un periodo limitato – i telefoni degli studenti, in caso contrario rischierebbe di commettere il reato di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 c.p. oppure quello di abuso d’ufficio previsto dall’articolo 323 c.p. senza tralasciare una palese violazione della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003).
Ovviamente, non c’è alcun tipo di condotta prevista come reato invece se è lo studente su invito del docente a consegnare spontaneamente il telefono poggiandolo nel luogo indicato.
In conclusione, l’istituzione scolastica potrà procedere alla perquisizione solo qualora vi sia una norma di legge (e non una nota ministeriale) che autorizzi a procedere nonostante il dissenso del proprietario del bene.
Infine, la predetta nota ministeriale stabilisce che “l’uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali”.
Esempi applicativi
Molte scuole ad oggi si stanno ponendo il problema come evitare l’uso dei predetti cellulari anche perché non è ipotizzabile che tutti cellulari vengano custoditi in presidenza.
Ebbene, la nota ministeriale del 16.06.2025 n. 3392 prevede che: “le istituzioni scolastiche provvederanno, pertanto, ad aggiornare i propri regolamenti e il patto di corresponsabilità educativa”.
Perciò, è evidente che occorrerà una specifica delibera da parte del DS e del Consiglio di Istituto che preveda sanzioni disciplinari ad hoc le quali potranno anche stabilire evidentemente ad esempio qualora il cellulare sia usato durante una verifica il ritiro della stessa e la valutazione insufficiente.
Quindi, la procedura di predisporre appositi contenitori ad hoc per la custodia dei cellulari può essere considerata una soluzione per gestire l’utilizzo dei dispositivi durante le ore scolastiche, però occorre evidenziare che ai sensi dell’art. 2051 c.c. ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Di conseguenza, ad esempio qualora ci sia un furto di un cellulare la scuola, in quanto Istituzione, potrà essere chiamata a rispondere civilmente per i danni subiti dallo studente perché il DS e il personale docente, ha un dovere di vigilanza e controllo sugli alunni e sui loro beni durante l’orario scolastico.
Oppure, le scuole potrebbero usare particolari custodie da fornire agli studenti che “bloccano” – durante l’orario scolastico – il cellulare. Tale sistema consentirebbe all’Istituzione Scolastica di non essere responsabile della custodia dei cellulari atteso che ai sensi dell’art. 2051 c.c. ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito, per di più, anche il furto nella scuola, in quanto istituzione, potrà essere chiamata a rispondere civilmente per i danni subiti dagli studenti.
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Divieto dei cellulari a scuola: cosa fare ultima modifica: 2025-07-26T15:14:09+02:00 da

