di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 7.9.2025.
Divieto di fumo in tutti i plessi scolastici e relative pertinenze,
la norma deve valere per alunni, ds, docenti e tutto il personale Ata.
L’esempio del rispetto delle regole deve partire principalmente dai dirigenti scolastici, i docenti e tutto il personale ata, per poi diventare un chiaro principio di educazione civica e di buon comportamento per gli studenti. Ecco perché nelle scuole i primi a rispettare la legge sul divieto di fumo, dovrebbero proprio essere i docenti, i dirigenti scolastici e il personale Ata.
Purtroppo capita, troppo spesso, di incontrare dirigenti scolastici, responsabili di plesso, collaboratori del dirigente scolastico, assistenti amministrativi e anche i collaboratori scolastici, fumare all’interno dei locali scolastici e comunque nelle pertinenze della scuola. A volte capita anche vedere gruppi di docenti che, insieme anche al loro dirigente scolastico, fumano la sigaretta in un momento di pausa caffè. Ebbene il tutto è un qualcosa che è vietato dalla legge.
Divieto di fumo a scuola
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, in cui è stato stabilito il divieto di fumo in tutti i locali degli edifici scolastici, comprese le scale anti-incendio, e le aree all’aperto di pertinenza dell’istituto, c’è stato un serio inasprimento delle norme anti fumo nelle scuole.
La normativa antifumo nelle scuole è chiarissima, con il Decreto Legge 104 del 12 settembre 2013 sulle “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” e il testo coordinato con la legge 128-13 di conversione, all’art.4 comma 2, si specifica quanto segue: “È vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi (( e nelle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, )) comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l’impiego e i centri di formazione professionale. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.
La legge 128/2013, che aggiorna e implementa la legge anti-fumo del 2003, vieta il fumo di sigarette, sigari e anche l’uso delle sigarette elettroniche, sia all’interno dei locali scolastici, compresi gli uffici di Presidenza, del DSGA e della Segreteria, ma anche in tutte le pertinenze della scuola ( cortili, scale antincendio, portici, palestre, campetti da gioco, giardini, mense scolastiche, uscite di emergenza, luoghi antistanti la scuola…)
Pena pecuniaria, per il ds è maggiore
Violare il divieto negli istituti scolastici si tradurrà in un’ammenda pecuniaria che varia da 27,5 a 275 euro, che viene raddoppiata in casi particolari.
Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione delle norme antifumo, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2.000 Euro. I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.
Se poi, come nel caso esposto dall’assistene amministrativo che ci ha posto il quesito, a violare la legge è proprio il dirigente scolastico, che sarebbe preposto al controllo e al rispetto dei regolamenti e delle leggi, il discorso si aggrava notevolmente. Per un dirigente scolastico che infrange una legge c’è oltre l’ammenda amministrativa anche la sanzione disciplinare.
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Divieto di fumo a scuola ultima modifica: 2025-09-08T06:18:39+02:00 da
