Docente in gita si infortuna, ma niente risarcimento

Gilda Venezia

di Andrea Carlino, Orizzonte Scuola, 26.11.2025.

Docente in gita si rompe il braccio su marciapiede dissestato, fa ricorso ma niente risarcimento. I giudici: “Senza documentazione dettagliata non è possibile procedere”.

Gilda Venezia

Il Tribunale di Lecco, con la sentenza n. 547/2025 del 14 novembre, ha affrontato un caso di caduta su un marciapiede dissestato, che ha coinvolto una docente impegnata durante una visita d’istruzione.

L’insegnante, terminata l’attività con la classe, è inciampata su una radice sporgente riportando diverse lesioni (tra cui una frattura dell’omero). La causa ha riguardato la responsabilità del Comune chiamato a rispondere per la manutenzione della strada, secondo quanto previsto dall’articolo 2051 del Codice Civile.

La valutazione delle prove prodotte in giudizio

Il Tribunale ha passato in rassegna le evidenze presentate dalla docente: una fotografia del luogo e la dichiarazione di una testimone. Quest’ultima, interrogata in aula, ha confermato solo l’episodio della caduta senza poter descrivere in modo dettagliato la zona e le circostanze specifiche.
La foto in atti mostrava la mancanza di alcuni sampietrini, ma non permetteva di rilevare la profondità o la reale pericolosità dell’avvallamento. Non sono stati acquisiti né filmati di videosorveglianza né ulteriori testimonianze utili a rafforzare la ricostruzione.
L’istruttoria non ha consentito di individuare con certezza il punto esatto della caduta e lo stato del marciapiede al momento del fatto, elemento essenziale per accertare la responsabilità dell’ente pubblico secondo la normativa vigente.

La sentenza chiarisce che la legge attribuisce al gestore della strada una responsabilità oggettiva per i danni causati da difetti o ostacoli presenti sul suolo pubblico, a meno che non sia dimostrato il caso fortuito, cioè un avvenimento imprevedibile o eccezionale. Il Tribunale ha ricordato che chi subisce il danno deve comunque provare il collegamento tra il difetto e l’incidente, presentando elementi chiari sulla zona e le circostanze del fatto.
Nel caso in esame, la richiesta di risarcimento è stata respinta perché non sono stati prodotti sufficienti riscontri, come testimonianze specifiche o immagini che confermassero lo stato del marciapiede.
Rimane centrale nella valutazione la presenza di prove concrete.

Per ottenere risarcimento serve una documentazione dettagliata

La decisione sottolinea che per ottenere un risarcimento in seguito a incidenti su aree pubbliche serve una documentazione dettagliata. Docenti, personale ATA e cittadini devono sapere che il riconoscimento della responsabilità dell’amministrazione dipende dalla capacità di mostrare, con prove e testimonianze, che il difetto della strada abbia causato l’infortunio.

La mancata raccolta delle evidenze può compromettere la possibilità di essere risarciti, e il caso in questione offre uno spunto di attenzione sulla necessità di verificare e segnalare in modo preciso tutti i rischi presenti negli spazi pubblici.

 

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Docente in gita si infortuna, ma niente risarcimento ultima modifica: 2025-11-27T06:15:29+01:00 da
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