Le sanzioni per tale casistiche comportano anche l’avvio del procedimento presso la Corte dei Conti.
Il caso in commento riguarda una sanzione disciplinare significativa nei confronti di un docente sospeso per aver svolto incarichi retribuiti senza autorizzazione. Non è la prima volta che vengono comminate sanzioni per tale casistiche che comportano anche l’avvio del procedimento presso la Corte dei Conti.
La vicenda
La Corte di Appello aveva rigettato il gravame proposto dal docente nei confronti della sentenza del Tribunale di primo grado che aveva a sua volta rigettato le sue domande, volte ad ottenere l’accertamento della nullità o dell’illegittimità, o l’annullamento, del provvedimento disciplinare della sospensione dall’insegnamento a lui inflitto, nonché la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento della retribuzione e di ogni emolumento non versato in conseguenza del suddetto provvedimento disciplinare.
Al docente era stato ascritto lo svolgimento di incarichi libero professionali retribuiti senza preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico in violazione degli artt. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e 508 d.lgs. n. 297/1994 e di avere omesso di comunicare all’Amministrazione scolastica i compensi percepiti, pari a quasi 100 mila euro al lordo. Il docente dopo essere stato sentito e dopo avere presentato una memoria contenente le sue giustificazioni,aveva ricevuto un provvedimento con cui gli era stata irrogata la sanzione disciplinare, immediatamente esecutiva, della sospensione dall’insegnamento di venti giorni. Il docente nelle sue memorie sosteneva che tali disposizioni non impongono la preventiva richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale per ciascun anno scolastico; evidenziando che l’autorizzazione del Dirigente scolastico i era stata rilasciata senza limitazioni temporali ed era valida fino ad un eventuale successivo provvedimento di revoca. Il caso giunge in Cassazione dove il ricorrente, tramite il difensore, ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Cit. Cassazione Civile Ord. Sez. L Num. 18910 Anno 2025.
Le norme contestate
Richiamiamo per comodità le norme contestate di cui si deve tenere conto in tema di autorizzazioni di incarichi retribuiti.
L’articolo 53 del DLGS 165/2001 così recita: I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondiequivalenti.
L’articolo 508 del DLSG 297/1994 disciplina l’incompatibilità per il personale docente, e così recita:
- Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
- Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
- Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l’assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
- Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
- Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
- Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
- L’ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
- Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all’amministrazione.
- L’assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall’impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
- Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
- Il divieto, di cui al comma10, non si applica nei casi si società cooperative.
- Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
- L’ottemperenza alla diffida non preclude l’azione disciplinare.
- Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
- Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l’esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l’ orario di insegnamento e di servizio.
- Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
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Docente sospeso per aver svolto incarichi retribuiti senza autorizzazione ultima modifica: 2025-07-21T05:23:16+02:00 da
