Mobilità

Docenti assunti da GPS I fascia per il ruolo: decorrenza vincolo triennale e mobilità

Obiettivo scuola, 10.9.2022.

 Chiarimenti.

Il D. lgs 73/2021 (Decreto Sostegni BIS) ha previsto, per l’anno scolastico 2021/2022, la procedura straordinaria di assunzione dalle GPS I fascia riservata ai docenti specializzati su sostegno oppure abilitati su materia (in quest’ultimo caso con l’ulteriore requisito delle tre annualità di servizio).

La misura è stata poi prorogata anche per l’anno scolastico 2022/2023 limitatamente ai soli docenti in possesso di titolo di specializzazione su sostegno.

RETRODAZIONE GIURIDICA DELLA NOMINA

L’art. 59 comma 8 del D.lgs prevede che, per il personale assunto in ruolo nell’anno scolastico 2021/2022:

In caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, il docente É assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

Questo significa che, il personale assunto da GPS I fascia sostegno nell’anno scolastico 2021/2022, sebbene abbia inizialmente stipulato un contratto a tempo determinato, con la conferma in ruolo usufruisce della retrodatazione giuridica della nomina al 1° settembre 2021.

Analogamente, il personale assunto in ruolo nell’anno scolastico 2022/2023 da GPS I fascia sostegno potrà godere, con la conferma in ruolo, della retrodatazione giuridica della nomina al 1° settembre 2022.

VINCOLO TRIENNALE

Com’è noto, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D.lgs 59/2017 il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.

Tale disposizione va coniugata con quanto previsto dal nuovo CCNI mobilità 2022/2025 il quale dispone che al personale docente immesso in ruolo è attribuita la titolarità su istituzione scolastica mediante domanda volontaria di mobilità territoriale da presentarsi nel corso del primo anno di immissione ruolo.

Il CCNI mobilità ha dunque previsto un bonus consistente nella possibilità di presentare domanda di mobilità un’unica volta: sull’eventuale sede ottenuta è disposto il blocco triennale a far data dall’anno scolastico successivo.

Ora, tale disposizione non trova però immediata applicazione nei confronti del personale assunto da GPS I fascia poiché il primo anno viene svolto con contratto a tempo determinato. Pertanto, i docenti in questione non possono durante il primo anno presentare domanda di mobilità, poiché il CCNI sulla mobilità si applica solo al personale assunto a tempo indeterminato.

La disposizione in parola trova però applicazione anche agli immessi in ruolo negli anni scolastici 2021/22, 2022/23, 2023/24.

CONFERMA IN RUOLO E MOBILITÀ

Come anticipato, con la conferma in ruolo il personale assunto da GPS I fascia viene assunto a tempo indeterminato e può usufruire della retrodatazione giuridica della nomina (al 1° settembre 2021 per il personale assunto nell’anno scolastico 2021/2022).

Durante il primo anno con contratto a tempo indeterminato (il 2022/2023 per il personale assunto nell’anno scolastico 2021/2022), il docente potrà presentare domanda di mobilità, con le seguenti possibilità:

  • Qualora il docente non presenti domanda di mobilità, la titolarità è attribuita, prima dei movimenti, sulla scuola assegnata all’atto dell’assunzione in ruolo con la medesima decorrenza (in tal caso il vincolo triennale decorre dalla data di immissione in ruolo 2021/2022). I docenti rimarranno sulla stessa sede fino alle operazioni relative all’a.s. 2024/2025.
  • Analogamente, al docente che non ottenga alcuna sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità volontaria l’attribuzione della titolarità è disposta sulla sede ottenuta al momento dell’assunzione a tempo indeterminato con la medesima decorrenza (il vincolo triennale decorre dalla data di immissione in ruolo 2021/2022).
  • Nel caso in cui il docente venga soddisfatto su una delle preferenze espresse, il vincolo triennale decorrerà dalla data in cui viene acquisita la nuova titolarità (quindi a partire dall’a.s. 2023/24).
  • La titolarità è attribuita d’ufficio qualora il docente immesso in ruolo sia individuato come perdente posto e non abbia presentato domanda volontaria, a prescindere che sia condizionata o meno, o non siano state assegnate le sedi richieste.

In sintesi:

  • I docenti nominati da GPS I fascia 2021/2022 con contratto a tempo determinato, durante il primo anno non possono presentare domanda di mobilità.
  • Con la conferma in ruolo, stipulano un contratto a tempo indeterminato con retrodatazione giuridica della nomina al 1 settembre 2021.
  • Durante il primo anno con contratto a tempo indeterminato possono presentare domanda di mobilità. Se questa viene accolta il vincolo triennale decorrerà dalla data in cui viene acquisita la nuova titolarità (2023/24). Se la domanda non viene accolta o se non viene presentata il vincolo decorre dal 2021/2022 e i docenti rimarranno sulla stessa sede fino alle operazioni relative all’a.s. 2024/2025.

VEDI IL CCNI MOBILITÀ

VEDI ANCHE QUI

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Docenti assunti da GPS I fascia per il ruolo: decorrenza vincolo triennale e mobilità ultima modifica: 2022-09-11T04:50:37+02:00 da
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