Già nel 1957 con il decreto n° 3, recanti disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, il titolo V all’art. 60 affronta la problematica relativa all’incompatibilità e al cumulo d’impieghi tra i dipendenti della pubblica amministrazione.
Nell’occuparsi specificatamente dei casi d’incompatibilità afferma: “L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente”.
Il problema dell’incompatibilità, in modo specifico per i docenti, è ripreso nell’art. 508 del decreto 297 del 1994 e in seguito dall’art. 53 del decreto 165 del 2001.
A oggi comunque la normativa non è molto chiara nella misura in cui alcune attività incompatibili, diventano compatibili se autorizzati.
In sintesi vediamo quali sono le attività incompatibili, compatibili e compatibili se autorizzati riguardo alla funzione docente.
La funzione docente è incompatibile con le seguenti attività:
- Impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto e nel caso dovesse impartire lezioni private ad alunni di altri istituti, dovrà informare il dirigente scolastico comunicando i nominativi degli alunni e la loro provenienza;
- Assumere altro rapporto d’impiego pubblico.
- Svolgere attività commerciali, industriali e professionali.
- Assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati.
- Accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
La funzione docente è compatibile con le seguenti attività:
- Assumere cariche in cooperative, fondazioni, associazioni di volontariato, costituite senza fine di lucro.
La funzione docente è compatibile con le seguenti attività previa autorizzazione del Dirigente Scolastico:
- Il personale docente con contratto part-time con prestazioni che non superino il 50 % del tempo pieno, può svolgere:
– attività commerciali, industriali, e professionali (ingegnere, architetto, notaio ecc).
– Impiego alle dipendenze di privati. - Attività lavorativa subordinata, a condizione che non sei in conflitto con gli interessi dell’amministrazione.
- Attività volta all’espressione e alla manifestazione del pensiero.
- Attività di formazione
- Partecipare in società senza alcun incarico, ma da semplice socio.
- Incarico occasionale da altre amministrazioni pubbliche o da altre scuole
- Attività di libera professione di cui sia prevista l’iscrizione all’albo professionale.
.
.
.
.
.
Docenti con doppio lavoro, quali attività sono compatibili e quali no ultima modifica: 2021-08-27T04:07:59+02:00 da