Docenti, cosa si può fare oltre insegnare: vademecum Miur su incarichi e libere professioni

rando-gurrieri_logo1Studio Rando Gurrieri, 8.5.2018

– Finora, bisogna pur dirlo, è stata una giungla, nella quale tutto è stato, al tempo stesso, consentito e vietato in una sorta di autoregolamentazione spesso affidata alla discrezionalità di un funzionario o dirigente pubblico.
A cominciare a mettere ordine nella delicatissima disciplina delle incompatibilità per i pubblici dipendenti, e, per quanto specificamente riguarda l´ambito sotto esame, del personale scolastico, dirigenti scolastici, insegnanti o collaboratori scolastici che siano, è stato, al pari di tutti gli altri pubblici dipendenti, il testo unico sugli impiegati dello stato, approvato con decreto legislativo numero 165 del 2000, che ha dato seguito, a distanza di tanti anni, ai principi generali contenuti nel testo unico n 3 del 1957, primo testo in materia.
Ma cosa, in concreto, un operatore scolastico deve categoricamente astenersi dal fare, se non vuole rischiare gravissime sanzioni fino alla destituzione dal proprio posto di lavoro? Quali sono, invece, quelle attività che possono essere poste in essere ma che tuttavia abbisognano di una specifica autorizzazione? E quali, infine, quelle che possono essere svolte senza neppure la necessità di richiedere una qualsiasi autorizzazione?
Quesiti importantissimi, che finalmente hanno una soluzione targata MIUR. Sì, perché con una recentissima nota, attualmente in commento, del 19 aprile del 2018 proprio il ministero, e per esso l’ufficio scolastico regionale della toscana, ha fornito una sorta di preziosissimo vademecum rispondendo analiticamente e per esteso a tutti i quesiti che sono stati posti. Un vademecum di importanza eccezionale che, anche se sfuggito in gran parte dai riflettori dell´opinione pubblica, costituisce uno strumento che ogni operatore scolastico dovrebbe portare con sé, per poter districarsi senza alcun rischio nelle frequenti situazioni nelle quali sia chiamato a decidere se assumere o meno un incarico. Cerchiamo di capire le prescrizioni della nota, che in ogni caso alleghiamo al presente commento, consigliando a quanti ne siano interessati di leggerla e stamparla.
L´ufficio Scolastico Regionale della Toscana, ha diramato la nota Prot n. 6964 del 19 aprile 2018 con la quale sono state chiarite le varie cause di incompatibilita del personale della scuola con altri impieghi ed incarichi.
Le premesse
Il punto di partenza, ovviamente, è costituito dalla legge, in particolare dall´art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 che disciplina la materia delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e di incarichi.
Secondo tale dispositivo, in generale, i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, con rapporto di lavoro a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato, non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali.
Inoltre, i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, ma solo se autorizzati dall´amministrazione di appartenenza. Per tale motivo le amministrazioni, ai sensi della predetta normativa, fissano criteri,
oggettivi e predeterminati, che tengano conto delle specifiche professionalità, in base ai quali rilasciare l´autorizzazione. Tali criteri sono diretti ad evitare che i dipendenti:
  • svolgano attività vietate per legge ai lavoratori della Pubblica Amministrazione;
  • svolgano attività che li impegnino eccessivamente trascurando con ciò i doveri d´ufficio;
  • svolgano attività che determinano un conflitto d´interesse con l´attività lavorativa, che possa pregiudicare l´esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.
Il conferimento dei predetti incarichi senza la previa autorizzazione comporta gravi sanzioni ed in particolare:
  • per il funzionario responsabile del procedimento: infrazione disciplinare o nullità del provvedimento emanato.
  • per il dipendente che svolge l´incarico in assenza di autorizzazione:
    responsabilità disciplinare o versamento del relativo compenso, da questi o dall´erogante, nel conto dell’entrata del bilancio dell´amministrazione di appartenenza del dipendente.
Non sono invece soggetti all´obbligo di autorizzazione gli incarichi elencati nel comma 6 del citato articolo 53 che il recente decreto 75/2017 non ha modificato nella parte interessata.
Per supportare le Pubbliche Amministrazioni nell´applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e al fine di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo, in attuazione di quanto previsto dall´intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato avviato, già a ottobre del 2013, un tavolo tecnico che aveva formalmente approvato un documento contenente i “Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti”.
 
Gli incarichi vietati
Secondo la ricostruzione operata dalla nota in commento, sono da considerare vietati, in linea generale, ai dipendenti delle istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con percentuale della prestazione lavorativa superiore al 50% tutti gli incarichi che presentano le seguenti caratteristiche:
  1. di abitualità e professionalità: ai sensi dell´art. 60 del D.P.R. n. 3/57 il dipendente pubblico non potrà “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”. L´incarico presenta i caratteri della professionalità qualora venga svolto con abitualità, sistematicità, continuità.
  2. di conflitto di interessi: sono da considerarsi quali cause determinanti un conflitto di interessi tutti quegli incarichi che si svolgono a favore di soggetti:
    a. nei confronti dei quali l´istituzione di assegnazione del dipendente ha funzioni relative al rilascio di concessioni o autorizzazioni o nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, anche in forma tacita;
    b. che sono fornitori di beni o servizi per l´amministrazione, e nei confronti dei quali il dipendente partecipa, a qualunque titolo, all´individuazione del fornitore;
    c. che detengono rapporti di natura economica o contrattuale con l´amministrazione,
    d. che abbiano o abbiano avuto nel biennio precedente un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all´ufficio di appartenenza;
    e. verso cui la struttura di assegnazione del dipendente svolge funzioni di controllo, di  vigilanza o sanzionatorie.
Sono determinanti conflitto di interessi anche gli incarichi e le attività che, per tipo o per oggetto, possono creare nocumento all´immagine della p.a..
Gli incarichi consentiti dietro autorizzazione
Sono ammessi, ferma restando la necessità dell´autorizzazione i seguenti incarichi:
a) l´assunzione di cariche nelle società cooperative;
b) la partecipazione e/o l´assunzione di cariche in enti e società partecipate o controllate
c) l´assunzione di cariche nell´ambito di commissioni, comitati, organismi presso amministrazioni pubbliche: sempre che l´impegno richiesto dall´incarico non sia incompatibile con il carico orario e/o con l´assolvimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (ad esempio: attività collegiali e altre attività contrattualmente definite);
d) la attività di amministratore di condominio per la cura dei propri
interessi o alcune tipologie di attività agricola).
Sono invece preclusi a tutti i dipendenti, qualunque sia il tipo di carico orario del contratto di lavoro, gli incarichi che presentano le seguenti caratteristiche:
  1. Gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso;
  2. Gli incarichi svolti durante l´orario di ufficio o che possono far presumere un impegno o una disponibilità in ragione dell´incarico assunto anche durante l´orario di servizio;
  3. Gli incarichi che, aggiunti a quelli già conferiti o autorizzati, evidenziano il pericolo di compromissione dell´attività di servizio;
  4. Gli incarichi che si svolgono utilizzando mezzi, beni ed attrezzature di proprietà dell’amministrazione e di cui il dipendente dispone per ragioni di ufficio o che si svolgono nei locali dell´ufficio;
  5. Gli incarichi a favore di dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale;
  6. Comunque, tutti gli incarichi per i quali era necessaria la preliminare autorizzazione e questa non sia stata preventivamente richiesta, ovvero non sia stata rilasciata;
  7. Nel caso di rapporto di lavoro in regime di tempo parziale con prestazione lavorativa uguale o inferiore al 50%, è precluso lo svolgimento di incarichi o attività che non siano stati oggetto di comunicazione al momento della trasformazione del rapporto o in
  8. un momento successivo.
Le attività consentite senza necessità di autorizzazione
Venendo invece alle attività consentite, sono esclusi dai divieti di cui sopra, sempre che non confliggano con gli obblighi di servizio, gli incarichi retribuiti quali:
  1. la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
  2. la utilizzazione economica da parte dell´autore o inventore di opere dell´ingegno e di invenzioni industriali;
  3. la partecipazione a convegni e seminari;
  4. quelli per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
  5. quelli per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
  6. quelli conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
  7. quelli costituiti da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.
Nello specifico ambito delle attività extra lavorative autorizzabili, al personale docente è consentita la possibilità di svolgere la libera professione.
Tale possibilità pare ritrovarsi nell´articolo 508 comma 15 del decreto legislativo n. 297/94: “Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l´esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all´assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l´orario di insegnamento e di servizio.”
Ad ulteriore conferma e con una specifica più dettagliata, in questa direzione si orienta la nota MIUR n. 1584 del 29 luglio 2005 che conferma sostanzialmente il contenuto del comma 15 dell´articolo 508 del Testo Unico : “Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l´esercizio della libera professione a condizione che non sia di pregiudizio all´ordinato e completo assolvimento delle attività inerenti alla funzione docente e che risulti, comunque, coerente con l´insegnamento impartito.
Quindi, l´esercizio della libera professione, autorizzabile anche nei confronti dell´insegnante con
orario di servizio completo, è soggetto a due vincoli fondamentali:
  • essa non può confliggere con gli obblighi di servizio, obblighi che si estendono non solo all´orario di cattedra, ma anche a tutte le attività contrattualmente previste e programmate dall´istituzione scolastica, attività che non possono assolutamente essere piegate alle esigenze dell´attività libero professionale del docente;
  • l´attività libero professionale svolta deve essere coerente con insegnamento di cui il docente è incaricato, questo per collegare la concessione al possibile arricchimento culturale che la prima può portare nel contesto didattico.
Nelle norme di riferimento non è riportata come condizione vincolante l´iscrizione agli albi professionali, che resta determinata per legge e non influisce sulla possibilità o meno del docente di esercitare la libera professione.
Caso a parte è rappresentato dall´esercizio della libera professione di avvocato.
Per quanto riguarda i docenti di discipline giuridiche, infatti, essi possono svolgere la professione di  avvocato ai sensi dell´articolo 19 della legge n. 247/ 2012 il quale stabilisce che “In deroga a quanto stabilito nell´articolo 18, l´esercizio della professione di avvocato è compatibile con l´insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.”. In questo caso, la coerenza con l´insegnamento impartito, che la nota ministeriale n. 1584 del 29 luglio 2005 introduce secondo logiche di convenienza, è stabilita per legge e riguarda esclusivamente l´insegnamento di materie giuridiche.
La casistica fino a qui rappresentata si applica anche al personale docente con contratto a tempo determinato.
RIASSUMENDO…
Dal punto di vista del dipendente
il dipendente può assumere incarichi, fra quelli non vietati, che abbiano natura di abitualità e professionalità solo se il suo contratto è a tempo parziale e non superiore al 50% dell´orario di servizio. In questo caso il dipendente deve dichiarare la natura degli incarichi ricoperti all´atto della richiesta di autorizzazione al tempo parziale e richiedere al proprio dirigente l´autorizzazione allo svolgimento dell´attività stessa.
Il dipendente, anche con contratto a tempo pieno, può svolgere le attività retribuite escluse dal divieto e incluse nell´elenco di cui all´articolo 53 comma 6, previa comunicazione al dirigente scolastico e comunque senza che questi ostino in alcun modo all´espletamento delle funzioni previste dal rapporto di lavoro.
Al personale docente è consentito l´esercizio della libera professione nei termini e con le accortezze sopra indicate.
L´assunzione dell´incarico, da parte del dipendente, senza la previa autorizzazione comporta per il dipendente stesso o la responsabilità disciplinare o il versamento del relativo compenso, direttamente da questi o dall´erogante, nel conto dell´entrata del bilancio dell´amministrazione di appartenenza del dipendente.

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Docenti, cosa si può fare oltre insegnare: vademecum Miur su incarichi e libere professioni ultima modifica: 2018-05-13T22:04:47+02:00 da
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