Orizzonte Scuola, 30.12.2020.
L’Ufficio scolastico del Lazio, con la nota n.39444 del 28 dicembre, dà ulteriori indicazioni in materia di docenti e Ata fragili.
L’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, disciplina i lavoratori “in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita”, cioè i “lavoratori fragili”.
La disposizione è stata oggetto di una recente novella, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 104 del 2020. Fino al 31 dicembre 2020 i “lavoratori fragili” “svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento”.
L’USR Lazio, nella nota, rivela che sono numerosi i lavoratori che hanno chiesto al medico competente la certificazione in questione, o che hanno consegnato certificazioni del medico di medicina generale o di specialisti.
A tal riguardo, si consiglia di procedere come di seguito:
Ad esempio, i docenti “fragili” possono:
Nel caso in cui non vi siano docenti nelle predette situazioni e nessuno dei docenti già in servizio accetti di svolgere ore eccedenti, si dovrà chiamare un supplente breve con contratto sino alla data indicata dal certificato medico e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, data termine prevista dal predetto articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020.
Il contratto di supplenza breve potrà essere eventualmente prorogato, in ragione delle future disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica.
Ad esempio, nel caso di un docente di lettere “fragile” il cui orario di insegnamento preveda, alla scuola secondaria di secondo grado, 6 ore a distanza con la classe A e 12 ore in presenza con le classi B e C, si procederà come segue:
Poiché la scuola dell’infanzia, quella primaria e quella secondaria di primo grado funzionano esclusivamente in presenza, in questo caso i docenti “fragili” saranno sostituiti con supplenti brevi, fermo restando il loro utilizzo per attività svolgibili a distanza, quali il potenziamento, i corsi di formazione, ecc., anche in gradi diversi da quello proprio ai sensi dell’articolo 1, comma 79, della legge n. 107 del 2015.
Per quanto concerne il personale ATA:
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Docenti e Ata fragili o inidonei, come procedere ultima modifica: 2020-12-30T10:28:42+01:00 da
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