Docenti e rischio abuso mezzi di correzione, di cosa si tratta? Alcune sentenze

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Orizzonte Scuola, 7.2.2018

– In questo periodo si sente sempre parlare con maggior frequenza dei casi di abuso di mezzi di correzione. Vediamo alcune sintetiche sentenze sul punto.

Il delitto di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non ha natura necessariamente abituale, di talché la condotta penalmente rilevante può sostanziarsi anche in un unico atto, purché avente una rilevanza significativa alla luce delle modalità dello stesso, della intensità della sua incidenza o della sua intempestività. (Così il Tribunale di Firenze il 29 luglio 2017.).

L’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore affidato, anche lì dove fosse sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti. (Così la Cassazione Penale il 28/06/2017, n. 40959 ).

E’ imputabile per il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il prevenuto che con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusava dei mezzi di correzione e di disciplina in danno del figlio minore, spintonando lo stesso sul divano, in seguito ad una discussione, percuotendolo e graffiandolo sulla schiena e sulle gambe e poi chiudendolo sul balcone. (Così il Tribunale di Ivrea il 1 marzo 2017).

Gli atti di violenza esercitati da un’insegnante di scuola materna nei confronti di infanti di tre anni devono essere qualificati come delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e non come abuso dei mezzi di correzione e di disciplina (art. 571 c.p.), atteso peraltro che le dichiarazioni dei bimbi, per quanto da valutarsi con particolare attenzione, non possono ritenersi aprioristicamente inaffidabili. (Così la Cassazione penale del 15 febbraio 2017 numero 11956).

In tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, rileva la nozione di malattia non solo fisica ma anche della mente, di portata più ampia di quella concernente l’imputabilità o i fatti di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo, dallo stato d’ansia all’insonnia, dalla depressione ai disturbi del carattere e del comportamento. (Così la Cassazione penale del 1 dicembre 2016 n° 3801).

In tema di reati, integra il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina il comportamento dell’insegnante che faccia ricorso a qualunque forma di violenza, fisica o morale, ancorché minima ed orientata a scopi educativi. (Così la Corte di Appello di Palermo il 19 settembre 2016).

La distinzione tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di di abuso di maltrattamenti risiede nella qualità del “mezzo” correttivo utilizzato, ragion per cui se il mezzo è di per sé lesivo della incolumità o afflittivo della personalità dell’educando, il fatto è punibile per maltrattamenti. Cass. pen. Sez. VI, 23/03/2016, n. 19852.

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Docenti e rischio abuso mezzi di correzione, di cosa si tratta? Alcune sentenze ultima modifica: 2018-02-07T08:57:34+01:00 da
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