Orizzonte Scuola, 13.8.2019
– Immissioni in ruolo 2019/20: vincoli permanenza differenti a seconda delle procedure e delle graduatorie di assunzione.
Le immissioni in ruolo a.s. 2019/20 stanno avvenendo attingendo alle seguenti graduatorie:
Come detto all’inizio, i neoassunti avranno un vincolo di permanenza nella scuola o nella provincia di assunzione a seconda delle graduatorie da cui saranno assunti.
Vincolo quinquennale
Ai docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 si applica l’articolo 13 del D.lgs 59/2017, come novellato dalla legge di bilancio, ai sensi del comma 795 della predetta legge.
Il citato articolo 13 così dispone:
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Tali docenti, dunque, dovranno stare per 5 anni nella medesima scuola e nel medesimo posto/classe di concorso: l’anno di arrivo, più altri quattro.
Il vincolo viene meno in caso di soprannumero o esubero oppure in caso gli interessati assistano persone disabili, a condizione che tale necessità sopraggiunga dopo la presentazione delle domande per il relativo concorso.
Il vincolo triennale discende dall’articolo 399, comma 3, del D.lgs. 297/94, che così prevede:
3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all’art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
I docenti assunti in ruolo, dunque, devono permanere per tre anni nella provincia di assunzione, mentre dopo due anni possono cambiare sede sempre nell’ambito della medesima provincia di assunzione.
Da sottolineare che, diversamente da quanto previsto dal D.lgs. 59/2017, il vincolo in questo caso è non nella scuola (infatti dopo due anni possono cambiare) ma nella provincia di assunzione, dalla quale si può chiedere il trasferimento dopo tre anni.
Sono soggetti al vincolo triennale:
Il CCNI sulla mobilità, stipulato dai sindacati il 6 marzo 2019, valido per il triennio 2019/22, non prende in considerazione tutte le situazioni.
Bisognerà quindi attendere che Miur e sindacati lavorino al suo adeguamento per capire quali docenti potranno presentare domanda di trasferimento.
Per quanto riguarda l’a.s. 2019/20 infatti i docenti impegnati nell’a.s. 2018/19 nel terzo anno FIT (supplenza) non hanno potuto presentare domanda.
Hanno invece potuto presentare domanda i docenti assunti da GM del concorso 2016 o da GaE (anche con riserva).
Purtroppo la normativa non “viaggia” in parallelo, nel senso che i docenti si trovano costretti ad assumere precise decisioni sulla loro vita professionale senza avere un quadro completo sulla normativa.
N.B. I docenti neoimmessi in ruolo – se parteciperanno ai trasferimenti – in ogni possono presentare solo domanda di trasferimento, non passaggio di ruolo e/o cattedra.
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Docenti neoimmessi in ruolo: tre o cinque anni vincolo permanenza, regole mobilità ultima modifica: 2019-08-13T08:30:45+02:00 dadi Marinella, dalla Gilda degli insegnanti di Genova, 23.4.2024. É stato pubblicato sul sito del MUR…
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