Docenti precari. Supplenze, il completamento d’orario

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di Linda Tramontano, Professionisti Scuola Network, 14.10.2019

– Quando si ha diritto e come si può realizzare il completamento d’orario –

Per chi è precario, questo è il periodo in cui si attende di essere convocati per poter finalmente incominciare a lavorare o meglio “andare a scuola”, e anche in questo caso, come del resto per tutto ciò che riguarda il mondo della scuola, occorre tenere alla mano, il riferimento normativo per poter ovviare ad ogni perplessità o indecisione. Il conferimento delle supplenze dalle graduatorie di istituto, avviene attraverso la convocazione del DS e non sempre vengono assegnate cattedre ad orario completo, per cui nasce la problematica del come poter completare l’orario di servizio. Ricordiamo che l’orario di servizio di insegnamento per il personale di ruolo è di 25 ore per la scuola dell’infanzia, 22 ore per la scuola primaria   e in aggiunta altre due ore da dedicare alla programmazione, 18 ore per la scuola secondaria di I e II grado.  Gli art. 4 del D.M. 131/2007 e l’art. 40, comma 7 del CCNL/2007, danno indicazioni sul completamento delle cattedre ad orario non completo e il possibile frazionamento delle stesse. Vediamo i possibili casi:

Accettazione incarico da graduatoria ad esaurimento o graduatoria d’istituto: Il docente può superare le 18 ore e arrivare a 24 ore solo se gli vengono assegnate nello stesso istituto, secondo i criteri stabiliti dall’annuale circolare di Istruzioni operative per il conferimento degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore. Requisito indispensabile è che abbia l’abilitazione per la disciplina interessata.

Completamento con supplenza assegnata dalle GI e supplenza assegnata dalle GAE: È possibile completare con supplenze assegnate dalla GAe e dalla GI, sempre nel limite delle 18 ore, così come i docenti che hanno scelto di stipulare un contratto ad orario ridotto da GAe, possono completare l’orario da graduatoria d’istituto.

Superare le 18 ore tra Scuola Statale e Scuola paritaria: Non è possibile, in quanto L’art 4 del D.M. 131/07 dispone che il completamento orario tra scuola statale e paritaria sia possibile ma non bisogna superare le 24 ore di servizio.

Completamento tra incarico su sostegno e materia: È possibile, quando si tratta dello stesso ordine di scuola, quando invece gli ordini di scuola/gradi diversi, è possibile solo tra I e II grado.

 Completamento con più rapporti di lavoro: Rispettando sempre il limite orario, è possibile completare con più rapporti a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti appartenenti alla medesima tipologia, per i quali risulti omogenea la prestazione dell’orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell’orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Completamento con due ordini scolastici diversi (infanzia, primaria e secondaria): Non è possibile essendo l’orario di servizio completamente diverso, quindi si può lavorare contemporaneamente per diverse tipologie di posti (comune, sostegno, potenziamento, ecc.) nello stesso ordine scolastico (secondaria di primo e secondo grado, oppure primaria, oppure infanzia). Non è possibile lavorare contemporaneamente in ordini scolastici diversi (infanzia e primaria, infanzia e secondaria, primaria e secondaria).

Completamento 18 ore e accettazione di altre ore di insegnamento: E’ possibile accettando in una delle due o tre istituzioni scolastiche in cui si presta servizio, spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore.

Completare su province diverse: Non è possibile, Il completamento d’orario deve svolgersi esclusivamente nell’ambito di una sola provincia.

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Docenti precari. Supplenze, il completamento d’orario ultima modifica: 2019-10-15T04:30:20+02:00 da
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