Docenti soprannumerari in organico di fatto: quali modalità per la loro utilizzazione

Orizzonte Scuola, 28.4.2019

– La riduzione del numero di classi in un’istituzione scolastica causa contrazione nell’organico con conseguente esubero del personale docente per riduzione del numero di cattedre.

La contrazione si può registrare sia nell’organico dell’autonomia che in organico di fatto

Contrazione nell’organico dell’autonomia

Se la contrazione si registra nell’organico dell’autonomia, questo determina l’individuazione, da parte del Dirigente scolastico, dei docenti soprannumerari, dichiarati tali in base alla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto.

Questi docenti hanno la possibilità di presentare domanda di trasferimento (condizionata o non condizionata) anche oltre i termini di presentazione della domanda

Contrazione nell’organico di fatto

Oltre che nell’organico dell’autonomia la contrazione si può registrare anche in organico di fatto, quindi abbondantemente oltre i termini fissati dall’Ordinanza Ministeriale per la presentazione delle domande di mobilità e oltre il termine previsto per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili.

In questo caso i docenti interessati, soprannumerari i organico di fatto, non possono partecipare alla mobilità e rimarranno, nonostante l’esubero, titolari nella scuola

Utilizzazione dei docenti soprannumerari in organico di fatto

I docenti di tutti i gradi di istruzione che, a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.

In mancanza delle disponibilità sopra riportate, come chiarisce l’art.5 comma 8 del contratto sulla mobilità annuale, questi docenti sono utilizzati nella scuola sul potenziamento dell’offerta formativa.

Nell’ambito dell’autonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare l’impiego ottimale delle risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il Dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario.

L’impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, o che abbiano partecipato all’apposito corso di formazione, come indicato nell’art. 2 comma 3 lettera c) del CCNI sulla mobilità annuale , sia con contratto a tempo indeterminato sia aspiranti a supplenze.

Analogamente l’impiego su classi di concorso affini di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta.

Resta ferma in ogni caso la possibilità per il docente in soprannumero in organico di fatto di chiedere di partecipare alla fase delle utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà.

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Docenti soprannumerari in organico di fatto: quali modalità per la loro utilizzazione ultima modifica: 2019-06-28T07:44:47+02:00 da
Gilda Venezia

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